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Risultati di ricerca

228 risultati trovati per "infortunio sul lavoro"

  • Risarcimento ridotto se si era alla guida senza cintura.

    Nel caso di danni fisici riportati dal guidatore, in cui dovesse essere rilevato che non indossava la cintura di sicurezza, si applicherà il cosiddetto concorso di colpa Non indossare la cintura di sicurezza comporta concorso di colpa in caso di incidente, con relativa riduzione del risarcimento danni. Allacciare le cinture di sicurezza è previsto dal codice della strada (art. 172 c.d.s.) ed è finalizzato innanzitutto a tutelare la sicurezza di chi viaggia. Oltre a mettere a rischio l’incolumità fisica di chi si trova in auto può avere delle conseguenze negative anche in caso di risarcimento danni da parte dell’assicurazione in conseguenza di un incidente. Vediamo allora cosa accade in caso di risarcimento danni senza cintura in seguito a un sinistro stradale. Nel caso di danni fisici riportati dal guidatore, l’assicurazione dopo aver valutato e calcolato l’entità delle lesioni, attraverso apposite perizie mediche, offrirà una determinata somma a titolo di risarcimento danni e procederà quindi a liquidarla nella sua interezza. Nel caso in cui dovesse essere rilevato che non indossava la cintura di sicurezza si applicherà il cosiddetto concorso di colpa. Concorso in lesioni, negazione di risarcimento 1) Per concorso di colpa si intende quel comportamento negligente da parte del creditore (in questo caso il conducente coinvolto nell’incidente, creditore nei confronti dell’assicurazione) che ha contribuito a causare il danno o che comunque ne ha aggravato le conseguenze, ciò si tradurrà in una diminuzione in percentuale del risarcimento, diminuzione spesso anche molto pesante, di solito dal 30 al 50% del danno calcolato. 2) Opposta è la casistica in cui l'assicurazione non riconosce il danno per mancanza di elementi strumentali che accertano il valore del punteggio assegnato dal medico legale nominato di parte, in questi è consigliabile rivolgersi a strutture specializzate, che si faranno carico di tutte le spese legali per ottenere il giusto risarcimento a tutela dei propri assistiti. Per rimanere sempre aggiornato vai alla pagina: News & Aggiornamenti

  • Guida all'indennizzo del colpo di frusta: normativa e procedura

    Polizza infortuni conducente: Per una tutela aggiuntiva, si può considerare una polizza infortuni conducente

  • Risarcimento danni da incidente stradale: cosa paga l'assicurazione?

    Lucro cessante : Rappresenta la perdita di guadagni dovuta all’impossibilità di lavorare a causa dell Mancato Guadagno Chi, a causa di un incidente, perde opportunità di lavoro o registra un calo di reddito

  • Risarcimento per il fermo tecnico dell'auto in carrozzeria.

    L’assicurazione deve risarcire il danno per tutto il tempo che l’auto incidentata è stata dal meccanico e, in più, anche il danno “da ritardo” per aver allungato i tempi della liquidazione del sinistro. Introduzione, cos'è il fermo tecnico? E' proprio vero, quando l'Assicurazione è chiamata a risarcire un danno, non considera mai i disagi derivanti dalla privazione del proprio veicolo nell'uso quotidiano. Ecco il perché di questo approfondimento, in quanto i nostri esperti in materia di Infortunistica Stradale, tendono sempre ad informare il più possibile sui diritti spettanti a chi, suo malgrado, rimane vittima di un incidente stradale. Nel caso specifico del fermo in carrozzeria per la riparazione della propria automobile, non è necessario dimostrare di aver noleggiato un’auto di riserva per vedersi risarcito il danno da fermo tecnico: è sufficiente la dimostrazione che l’auto è in officina. La Cassazione con una recente sentenza: Il danno da fermo tecnico della vettura non ha bisogno di prova specifica: conta solo il fatto che il proprietario è stato privato del veicolo, a prescindere dall’uso effettivo cui è destinato. Del resto, è innegabile che anche quando l’auto è dal batti lamiera il proprietario continua a pagare bollo auto e assicurazione. Inoltre non potrà fare tutto a piedi, dovendo ricorrere a mezzi pubblici, taxi o passaggi di amici e parenti che, innegabilmente, sono situazioni più scomode rispetto all’auto personale. Inoltre, a causa dell’incidente, il mezzo subisce sempre un deprezzamento. È dalla sommatoria di tali elementi, dunque, che il giudice deve valutare il risarcimento del danno da fermo tecnico, senza dover pretendere prove specifiche dal conducente incidentato. Non è corretta, dunque, l’impostazione di alcuni giudici secondo cui la richiesta di indennizzo per il fatto che l’auto è stata ferma in officina richiede una prova specifica: quella del fatto che il proprietario, in alternativa, abbia speso denaro per noleggiare un’altra vettura. La Suprema Corte, al contrario, ricorda come, in base a un costante orientamento della stessa Cassazione, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica. A tal fine rileva la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. La sentenza precisa anche che: va liquidato il “danno da ritardo”, quindi il danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno da parte dell’assicurazione. E se il veicolo è andato distrutto? Sono i casi più delicati e solo avvalendosi delle competenze di strutture specializzate nel risarcimento danni da incidente stradale si può ottenere piena giustizia. Nello specifico, nei casi in cui il veicolo coinvolto in un sinistro stradale vada distrutto o nei casi in cui l'importo della riparazione superi il valore commerciale del veicolo stesso rendendo così inutile la riparazione stessa, è possibile ottenere il risarcimento delle spese accessorie. Tale risarcimento è un diritto della vittima che può, così, essere indennizzata per le spese accessorie connesse all'acquisto di un nuovo veicolo (le spese di messa su strada), di un veicolo usato (il passaggio di proprietà) ed il costo della rottamazione del veicolo distrutto. Per rimanere aggiornato vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti

  • Risarcimento danni causati da animali randagi

    La Suprema Corte interviene ancora una volta sulla accesa discussione relativa alla legittimazione passiva degli enti locali in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale con cane randagio. Animali randagi: la responsabilità dell'ente L’ordinanza del 14 maggio 2018 sembra aver posto una pietra tombale sulla possibilità di veder risarciti i danni a seguito di investimento di animali randagi. In pratica per i giudici spetta all’attore “allegare e provare la condotta obbligatoria esigibile dall’Ente (nel caso in questione, omessa) e di converso la riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria e ciò in base ai principi sulla casualità omissiva”. Ma i Giudici vanno oltre indicando quali prove ed allegazioni spettino all’attore, tenuto conto: “dell’impossibilità da parte degli enti preposti alla vigilanza e cattura dei randagi in maniera costante ed assoluta.” Pertanto l’attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell’animale che ha provocato il danno sia possibile ed esigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ASL locale o Comune). La Corte va oltre esemplificando i fatti da porre a fondamento di tale presunto comportamento colposo spiegando che: “ vi dovessero essere delle specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo rientrante nella competenza degli enti preposti e che poi questi ultimi non si sia attivato per la sua cattura”. In caso diverso, sempre secondo la Suprema Corte, si finirebbe per “applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all’art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.” I nostri esperti di infortunistica stradale tengono a precisare che, le sentenze di merito relative al caso sottoposto al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione avevano evidenziato l’assenza di elementi di prova riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti, ovvero all’esistenza di eventuali segnalazioni inviate al Comune in relazione alla presenza dell’animale nel territorio comunale di guisa che quest’ultimo potesse richiedere l’intervento del servizio di cattura da parte dell’ASL. Secondo l'ordinanza in epigrafe, quindi, l’attore ha l’onere di provare le segnalazioni di cani randagi, le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro nonché al cane investito; questo al fine di evitare che la responsabilità ex art. 2043 c.c. venga ricondotta invece a quella prevista dagli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c., fattispecie diverse e non applicabili ai danni provocati dai cani randagi, di fatto non assimilabili alla fauna reintrodotta o in qualche modo la cui proprietà si riconducibile agli enti locali del territorio ove avviene il sinistro. Per rimanere sempre aggiornato sulle novità del Codice della strada vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti

  • Infortunistica Stradale, il tuo consulente a costo zero

    percorso burocratico finalizzato all' ottenimento del massimo risultato, soprattutto in presenza di infortuni La procedura per la liquidazione dei danni conseguenti un sinistro, è semplice per gli "addetti ai lavori

  • Arbitro Assicurativo: come funziona e come risolvere le controversie assicurative in Italia

    Auto controversie su polizze vita, infortuni e malattia questioni legate a ritardi, mancati risarcimenti Auto, polizze vita, infortuni, malattia, ritardi nel risarcimento, disaccordi sulle clausole contrattuali

  • Hai subito un incidente con un'auto estera e non sai come ottenere il risarcimento completo?

    Cumulabilità di indennizzo e risarcimento Se hai una polizza infortuni, potresti avere diritto a un indennizzo

  • Colpo di frusta a seguito di incidente

    Ecco perché, in caso di incidente o infortunio, oggi più che mai è bene essere assistiti da un esperto

  • Pedone investito fuori dalle strisce

    L'attraversamento della strada, da parte del pedone, lontano dalle strisce, non basta, di per sé, ad escludere la responsabilità dell'automobilista. Introduzione: Una sentenza della Cassazione – spiega Infortunistica Consulting – chiarisce come si stabiliscono le regole sulla responsabilità in caso di investimento di un pedone e qual è la sanzione per chi investe una persona, seppur colpevole. La regola da cui partire è questa: Chi investe una persona si presume colpevole salvo prova contraria! La prova contraria però non può consistere nella semplice condotta colpevole del pedone. Anche se quest’ultimo, infatti, contravviene alle norme del codice della strada (ad esempio, perché attraversa a semaforo rosso o fuori dalle strisce) o a quelle che gli impongono un comportamento diligente in presenza di una situazione di pericolo (come l’attraversamento della pubblica via di notte e con la strada poco illuminata) non è detto che non debba essere integralmente risarcito. Come può difendersi l'automobilista. L’automobilista che vuol evitare la condanna deve allora dimostrare due circostanze: aver rispettato il codice della strada (ad esempio, non essere stato distratto dal cellulare, non aver superato i limiti di velocità, ecc.); aver fatto di tutto per evitare il pedone, anche ricorrendo a manovre di emergenza (quindi adeguando la propria velocità non solo ai limiti ma anche alla particolare condizione della strada e dell’orario dell’attraversamento: è chiaro che in una via divisa in due da uno spartitraffico con aiuole è più probabile il rischio di un improvviso attraversamento da parte di un bambino o di uno sportivo che fa footing). Insomma, il conducente è responsabile anche quando il pedone è stato imprudente o ha violato la legge; mentre non è responsabile se dimostra che, nonostante la sua condotta massimamente prudente, l’investimento era comunque inevitabile. Pedone inevitabile La condotta del pedone investito deve porsi quindi come assolutamente imprevedibile e inevitabile. Tornando all’esempio dal quale siamo partiti, il pedone investito che attraversa fuori dalle strisce ha diritto ad essere risarcito integralmente, senza potersi invocare il concorso di colpa. Stesso discorso per quello che scende dal marciapiede senza guardare il traffico se, comunque, la sua condotta era prevedibile perché la sua presenza ai bordi della strada era già palese. Diverso il discorso se: il pedone sbuca all’improvviso perché nascosto dalla vegetazione e l’automobilista era a pochi metri da lui, per cui, pur andando a velocità modesta, la frenata non è stata sufficiente a impedire l’investimento. Per rimanere sempre aggiornato sulle novità del Codice della strada vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti

  • Danni fisici da Incidente: meglio affidarsi agli esperti del risarcimento.

    Chi subisce un incidente o un infortunio, molto spesso si affida alla propria assicurazione o all'amico

  • Incidente auto tra parenti, cosa deve risarcire l'assicurazione.

    conducente non ha diritto ad alcun risarcimento (a meno che non sia coperto dalla garanzia aggiuntiva infortuni

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