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Risarcimento per il fermo tecnico dell'auto in carrozzeria.

Aggiornamento: 19 lug 2023

L’assicurazione deve risarcire il danno per tutto il tempo che l’auto incidentata è stata dal meccanico e, in più, anche il danno “da ritardo” per aver allungato i tempi della liquidazione del sinistro.

risarcimento fermo tecnico auto in riparazione

Introduzione, cos'è il fermo tecnico?

E' proprio vero, quando l'Assicurazione è chiamata a risarcire un danno, non considera mai i disagi derivanti dalla privazione del proprio veicolo nell'uso quotidiano.

Ecco il perché di questo approfondimento, in quanto i nostri esperti in materia di Infortunistica Stradale, tendono sempre ad informare il più possibile sui diritti spettanti a chi, suo malgrado, rimane vittima di un incidente stradale.

Nel caso specifico del fermo in carrozzeria per la riparazione della propria automobile, non è necessario dimostrare di aver noleggiato un’auto di riserva per vedersi risarcito il danno da fermo tecnico: è sufficiente la dimostrazione che l’auto è in officina.


La Cassazione con una recente sentenza:

Il danno da fermo tecnico della vettura non ha bisogno di prova specifica: conta solo il fatto che il proprietario è stato privato del veicolo, a prescindere dall’uso effettivo cui è destinato.

Del resto, è innegabile che anche quando l’auto è dal batti lamiera il proprietario continua a pagare bollo auto e assicurazione.

Inoltre non potrà fare tutto a piedi, dovendo ricorrere a mezzi pubblici, taxi o passaggi di amici e parenti che, innegabilmente, sono situazioni più scomode rispetto all’auto personale.

Inoltre, a causa dell’incidente, il mezzo subisce sempre un deprezzamento.

È dalla sommatoria di tali elementi, dunque, che il giudice deve valutare il risarcimento del danno da fermo tecnico, senza dover pretendere prove specifiche dal conducente incidentato.

Non è corretta, dunque, l’impostazione di alcuni giudici secondo cui la richiesta di indennizzo per il fatto che l’auto è stata ferma in officina richiede una prova specifica: quella del fatto che il proprietario, in alternativa, abbia speso denaro per noleggiare un’altra vettura.

La Suprema Corte, al contrario, ricorda come, in base a un costante orientamento della stessa Cassazione, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica.

A tal fine rileva la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.


La sentenza precisa anche che:

va liquidato il “danno da ritardo”, quindi il danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno da parte dell’assicurazione.

E se il veicolo è andato distrutto?

Sono i casi più delicati e solo avvalendosi delle competenze di strutture specializzate nel risarcimento danni da incidente stradale si può ottenere piena giustizia.

Nello specifico, nei casi in cui il veicolo coinvolto in un sinistro stradale vada distrutto o nei casi in cui l'importo della riparazione superi il valore commerciale del veicolo stesso rendendo così inutile la riparazione stessa, è possibile ottenere il risarcimento delle spese accessorie.

Tale risarcimento è un diritto della vittima che può, così, essere indennizzata per le spese accessorie connesse all'acquisto di un nuovo veicolo (le spese di messa su strada), di un veicolo usato (il passaggio di proprietà) ed il costo della rottamazione del veicolo distrutto.

numero verde risarcimento incidente

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