Non è necessario dimostrare di aver noleggiato un’auto di riserva per vedersi risarcito, dopo un incidente stradale, il danno da fermo tecnico: è sufficiente la dimostrazione che l’auto è in officina.

L’assicurazione risarcisce il danno per tutto il tempo che l’auto incidentata è stata dal meccanico e, in più, anche il danno “da ritardo” per aver allungato i tempi della liquidazione del sinistro.
La Cassazione con una recente sentenza:
Il danno da fermo tecnico della vettura non ha bisogno di prova specifica: conta solo il fatto che il proprietario è stato privato del veicolo, a prescindere dall’uso effettivo cui è destinato.
Del resto, è innegabile che anche quando l’auto è dal batti lamiera il proprietario continua a pagare bollo auto e assicurazione.
Inoltre non potrà fare tutto a piedi, dovendo ricorrere a mezzi pubblici, taxi o passaggi di amici e parenti che, innegabilmente, sono situazioni più scomode rispetto all’auto personale.
Inoltre, a causa dell’incidente, il mezzo subisce sempre un deprezzamento.
È dalla sommatoria di tali elementi, dunque, che il giudice deve valutare il risarcimento del danno da fermo tecnico, senza dover pretendere prove specifiche dal conducente incidentato.
Non è corretta, dunque, l’impostazione di alcuni giudici secondo cui la richiesta di indennizzo per il fatto che l’auto è stata ferma in officina richiede una prova specifica: quella del fatto che il proprietario, in alternativa, abbia speso denaro per noleggiare un’altra vettura.
La Suprema Corte, al contrario, ricorda come, in base a un costante orientamento della stessa Cassazione, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica; a tal fine rileva la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
Inoltre la sentenza precisa anche che:
va liquidato il “danno da ritardo”, quindi il danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno da parte dell’assicurazione.
