Una macchina estera mi ha speronato e mandato fuori strada. I verbali della stradale mi hanno dato ragione e devo essere risarcito del danno e dell’infortunio. La mia polizza assicurativa per infortuni mi liquiderà in parte (franchigia del 5%) l’invalidità. Posso essere risarcito totalmente dall’altra assicurazione (estera) per l’infortunio/invalidità? O devo comunicarle l’importo che mi ha liquidato la mia assicurazione per ottenere la differenza?
In virtù del quesito posto, è opportuno esporre sinteticamente quanto segue:
INFORTUNISTICA CONSULTING - Indennizzo e risarcimento: la cumulabilità
Quando si verifica un danno a proprio carico e siamo protetti da questo evento nefasto da una cosiddetta polizza infortuni, sorge il problema della cumulabilità tra l’indennizzo dovuto dall’assicuratore e fondato sul contratto di assicurazione ed il risarcimento danni dovuto dal responsabile del fatto. Ebbene, una recente, quanto molto approfondita decisione della Suprema Corte di Cassazione ha escluso la predetta cumulabilità, per varie ragioni:
– la cumulabilità delle due voci, consentendo al danneggiato di avere, potenzialmente, un importo maggiore rispetto a quello equivalente al danno subito, determinerebbe nel danneggiato/assicurato un interesse positivo all’avverarsi del fatto dannoso, il che sarebbe incompatibile con la natura del contratto assicurativo, diretto ad assicurare eventi totalmente non voluti;
– la cumulabilità dell’indennizzo e del risarcimento, se ammessa, contrasterebbe con la legge che consente all’assicuratore di surrogarsi nei diritti dell’assicurato e cioè di agire contro il responsabile del danno, per recuperare l’indennizzo versato al primo. Se infatti il danneggiato avesse già pagato integralmente il danno, nulla più dovrebbe e l’eventuale indennizzo versato dall’assicuratore all’assicurato, non potrebbe essere più recuperato;
– la predetta cumulabilità, se consentita, porrebbe il danneggiato nella condizione di ritrovarsi con una situazione patrimoniale più favorevole, rispetto a quella precedente al danno. Una sorta di vera e propria occasione di lucro, che andrebbe in contrasto con quello che tecnicamente viene definito come principio di integralità del risarcimento.
Quindi, per tutti questi motivi, la Cassazione ha escluso la cumulabilità tra l’indennizzo assicurativo ed il risarcimento.
INFORTUNISTICA CONSULTING - CASO CONCRETO
L’attuale interpretazione giurisprudenziale della sua vicenda, sembra abbastanza chiaramente orientata nell’escludere la cumulabilità oggetto del quesito.
Appare, pertanto corretto che il lettore comunichi all’assicurazione del veicolo estero l’importo che dovesse eventualmente percepire a titolo di indennizzo, sulla base della polizza infortuni che ha potuto sottoscrivere a riguardo, evitando pertanto di ricevere una somma eccessiva rispetto al valore del danno effettivamente subito.
Ovviamente, nell’eventuale richiesta di risarcimento e nella successiva quanto eventuale azione legale diretta a tale scopo, potrebbe anche intenzionalmente omettere ogni comunicazione a riguardo ed ottenere un risarcimento del danno integrale, ma sottoponendosi in tal caso al rischio di un’azione di recupero delle somme, a quel punto, indebitamente incassate.