Incidente stradale a causa di macchia d'olio sulla carreggiata: per ottenere il risarcimento del danno, il danneggiato, deve dimostrare chi ha lasciato a terra l’olio. L'esempio più comune è quello di una moto che slitta su una macchia d’olio lasciata sull'asfalto da chissà chi, perde il controllo e va a sbattere contro un muretto sfasciando il motociclo e riportando lesioni fisiche. Chi deve risarcire il danno per questo incidente stradale? Si potrebbe fare causa al Comune, ma c’è da considerare innanzitutto la difficoltà a recuperare somme da enti locali in perenne dissesto. C’è poi il fatto che, secondo la Cassazione, il Comune – seppur tenuto a garantire la manutenzione delle strade – non è responsabile quando la fonte del pericolo si è formata di recente; bisogna concedere il tempo al servizio pubblico di provvedere alla pulizia e rimuovere l’insidia. Insomma, essendo l’onere della prova molto complesso e rischioso, difficilmente si otterrebbe il risarcimento del danno. Qualcuno ha pensato di citare in causa il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Perché e sulla base di quali presupposti? La questione è stata decisa di recente dalla Cassazione . Ne parleremo in questo articolo in cui proveremo a comprendere chi risarcisce per la macchia d’olio sulla strada. Ma procediamo con ordine. Macchia d’olio sull'asfalto: Comune responsabile? In teoria, il Comune è responsabile per tutti gli incidenti dovuti a insidie e trabocchetti nascosti sul manto stradale. Si tratta di tutti quei pericoli che non possono essere facilmente avvertiti dall'automobilista o dal motociclista, risultando così impossibili da evitare. Questo significa che tanto più è grande la macchia d’olio, tanto meno sarà possibile richiedere l’indennizzo: si tratterebbe infatti di un ostacolo, per quanto pericoloso, non certo invisibile e insidioso. Chi guida deve tenere gli occhi puntati sulla strada, evitando le possibili fonti di pericolo. L’articolo 2051 del codice civile esclude la responsabilità dell’amministrazione titolare del suolo solo se ricorre un caso fortuito, ossia un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile. Tale è la macchia d’olio di recente formazione. Anche ipotizzando un ente locale super efficiente, nessuno potrebbe provvedere a pulire o quantomeno transennare la strada nel giro di pochi minuti. Insomma, non spetta alcun risarcimento per la chiazza di olio sull'asfalto formatasi poco prima del sinistro. La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui la caduta da un ciclomotore sia stata causata dalla presenza sull'asfalto di olio, il Comune non è responsabile se dimostra di non aver avuto conoscenza di tale situazione e che la macchia d’olio si era creata non molto tempo prima dell’incidente, sì da escludersi che la situazione di pericolo fosse insorta in un tempo tale da consentire al Comune stesso di averne conoscenza e di intervenire per rimuoverla. Questa prova grava sull'amministrazione ma è di facile raggiungimento. Macchia d’olio sulla strada: Fondo di garanzia vittime della Strada Chi è pratico di infortunistica stradale sa che, in caso di incidente provocato da un’auto rimasta ignota (si pensi al conducente che, dopo l’urto, scappa senza lasciare gli estremi della propria polizza), interviene a risarcire il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Si può azionare tale tutela anche in caso di macchia d’olio sull'asfalto? Il presupposto del risarcimento è chiaramente che la chiazza sia stata lasciata da un altro veicolo sottoposto a rc-auto obbligatoria perché solo in tal caso opera la copertura del Fondo. Ebbene, secondo la Cassazione, seppur in teoria è possibile citare il Fondo di Garanzia per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla macchia d’olio, il conducente dovrebbe essere in grado di dimostrare che tale chiazza sia stata lasciata proprio da un altro veicolo transitato in precedenza rispetto al danneggiato. Una prova assai difficile, quest’ultima, che non può essere presunta dal solo fatto che la chiazza si trovi su una strada abitualmente usata per il traffico veicolare. Nulla esclude, ad esempio, che l’olio sia caduto da una damigiana o altro contenitore portato a mano da un passante o da altre ragioni non collegate comunque a un’auto o una moto. Insomma il danneggiato ha un onere della prova complesso che difficilmente potrebbe raggiungere, salvo vi sia un testimone che abbia visto cadere il liquido oleoso da un mezzo.
top of page
Infortunistica Consulting - Via Luidi Einaudi, 99 - 45100 Rovigo (RO) | +39 0425 190 21 88
Prenota subito la tua consulenza gratuita presso una delle nostre sedi o in videochat!
INFORTUNISTICA CONSULTING
ESPERTI IN RISARCIMENTO DANNI DA OLTRE 15 ANNI
bottom of page