Il passeggero di un auto non assicurata deve agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile.
Chi risarcisce il passeggero se l’auto non è assicurata?
La questione è finita non poche volte sul banco della giurisprudenza.
Proprio di recente la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti a riguardo.
Cerchiamo di fare il punto della situazione:
Chi risarcisce il passeggero?
Su questo aspetto non ci sono dubbi di sorta:
<< il passeggero (meglio detto «terzo trasportato) ha sempre diritto ad essere risarcito, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro >>
Questo significa che se anche le colpe dello scontro sono da imputarsi all’automobilista sul cui veicolo questi si trovava, l’assicurazione dovrà comunque pagargli i danni sofferti a seguito dell’incidente stradale.
Insomma, il passeggero – in quanto estraneo a qualsiasi responsabilità per lo scontro – va sempre e comunque risarcito secondo il danno riportato, in base alle ordinarie regole dell’infortunistica stradale.
E ciò anche se il guidatore che lo trasportava era palesemente responsabile dell'evento.
Come ottenere il risarcimento danni?
Per ottenere il risarcimento, il passeggero deve rivolgersi all’assicurazione dell’auto su cui è trasportato, documentando le lesioni riportate.
Non deve quindi fornire altre prove circa l’assenza di responsabilità del conducente (leggi il nostro articolo per ulteriori approfondimenti).
L’assicurazione nominerà un medico legale di propria fiducia affinché svolga la perizia sul trasportato.
Di qui poi gli invierà un’offerta monetaria che il danneggiato potrà accettare, a totale tacitazione di ogni pretesa, oppure rifiutare agendo quindi dinanzi al giudice per ottenere una cifra superiore.
Che fare se l’auto su cui si è trasportati non è assicurata?
Secondo la Cassazione, il danneggiato a bordo di un veicolo non assicurato può agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile.
Può cioè rivolgersi personalmente a quest’ultima per ottenere il risarcimento e, in caso di diniego o di offerta insoddisfacente, citarla in giudizio.
La Cassazione ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo di assicurazione da parte del titolare del veicolo su cui è trasportato il passeggero non preclude a quest’ultimo la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, dato che l’inadempimento dell’obbligo relativo alla messa in circolazione non può condizionare negativamente l’effettività della tutela risarcitoria Rc auto.
La certezza economica del risarcimento, infatti, è il fondamento della tutela obbligatoria.
L’inammissibilità dell’azione comporterebbe anche l’impossibilità , per il danneggiato, di fruire degli effetti positivi del contratto assicurativo del veicolo del responsabile civile, dando luogo ad un assetto di interessi e valori assolutamente illogico.
Del resto, la direttiva 2009/103/CE, nel prevedere l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, intende offrire la più ampia tutela possibile.
Appare chiaro, dunque, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti in sinistri stradali, la posizione del danneggiato e la garanzia che questi sia adeguatamente risarcito sono primarie.
E che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell’azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non possa essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell’obbligo di assicurazione.
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