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Comunicazione dati Patente

Il proprietario dell’automobile non ha l’obbligo di ricordare a chi aveva affidato il mezzo e chi sia stato il conducente effettivo al momento della violazione.

Violazione non contestata sul posto

Entro 60 giorni dalla notifica della multa, quando non contestata sul posto, il proprietario del mezzo deve comunicare all’organo accertatore i dati dell’effettivo conducente dell’automobile al momento dell’infrazione, affinché (solo) nei confronti di questi si possa procedere alla decurtazione dei punti dalla patente (anche in presenza di ricorso il termine decorre ugualmente).

Se non lo fa, egli subisce una seconda multa ancora più salata da 286 a 1.142 euro.


Ma che succede se non ricordiamo a chi avevamo prestato il veicolo nel giorno dell’infrazione?

Spesso dimentichiamo dove, la sera prima, abbiamo lasciato parcheggiata l’auto: come è possibile, allora, tenere a mente a chi (di norma un familiare o un collaboratore) l’abbiamo consegnata qualche mese prima?

Un onere che potrebbe apparire tanto più insensato se si pensa che:

  1. Non esiste alcun obbligo di tenere un registro giornaliero ove “memorizzare” l’eventuale uso del mezzo da parte di terzi soggetti;

  2. L’obbligo di ricordare potrebbe risultare più gravoso per le famiglie monoreddito, con una sola auto utilizzata da più soggetti (a vantaggio, invece, di quelle con maggiori possibilità economiche, dove ogni componente ha il proprio veicolo) e per le persone anziane (soggette a comprensibili vuoti di memoria) rispetto a quelle più giovani.

Insomma, il “dovere di ricordare” si presterebbe anche a censure di incostituzionalità, per violazione di quel famoso principio, sancito dall’articolo 3 della nostra Carta fondamentale, che segna l’uguaglianza tra tutti i cittadini, senza distinzioni di età, condizioni economiche, ecc.

Così, non raramente, gli automobilisti – con maggiore o minore sincerità – hanno sì fornito la richiesta dichiarazione alle autorità, ma ivi indicando di non ricordare a chi avevano prestato il mezzo.

Alcuni l’hanno spuntata, altri invece si sono visti ugualmente recapitare a casa la seconda contravvenzione perché, secondo le forze dell’ordine, “l’obbligo di ricordare” spetterebbe a ogni titolare di auto.

Ora, però, è intervenuta una sentenza del Giudice di Pace di Messina che dà man forte agli automobilisti, consentendo a questi di contare su un valido precedente da opporre in caso di contestazione della sanzione.

Secondo la pronuncia, il proprietario di un automezzo non ha “l’obbligo di ricordare” chi sia stato il conducente dello stesso al momento dell’infrazione qualora questo sia particolarmente difficoltoso o addirittura impossibile.

Dunque, il titolare dovrà comunque inviare, in tali casi, la dichiarazione alle autorità, ma attestando la suddetta impossibilità.

In particolare, nel caso di specie, il proprietario del mezzo aveva affermato che la propria auto veniva utilizzata dalla moglie, dai figli e dai collaboratori del suo studio commerciale.

Secondo il giudice, il proprietario del mezzo che abbia, comunque, fornito la dichiarazione, anche se a contenuto negativo, ha adempiuto ad ogni suo obbligo:

se poi non è in grado di ricordare i dati di eventuali terzi conducenti per cause oggettive (come nell’ipotesi dello stesso mezzo condiviso tra più persone, come i familiari o i collaboratori dello studio), non gli si può addebitare alcuna colpa. Nessuno può essere costretto a fare qualcosa di impossibile.

La sentenza si inquadra in un filone giurisprudenziale ormai prevalente secondo cui la pubblica amministrazione deve provare la fondatezza dei suoi atti e che viene qui applicato in tema di decurtazione dei punti sulla patente, il cui automatismo viene meno.

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