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Concorso di colpa, il trasportato è sempre assicurato

Tutela assicurativa estesa al terzo trasportato in caso di concorso di colpa fra gli automobilisti.

In caso di incidente stradale, chi si trovava trasportato in una delle auto coinvolte nel sinistro ha comunque diritto a essere risarcito dall’assicurazione, e ciò vale anche se il conducente con cui viaggiava ha la sua parte di responsabilità.

A ribadirlo è la Corte di Appello di Firenze in una recente sentenza:

Per la Corte toscana la tutela assicurativa per i danni da circolazione di veicoli deve sempre ritenersi estesa al terzo trasportato, anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.

Cosa stabilisce la legge?

In caso di sinistri stradali, opera sempre la presunzione di co-responsabilità al 50% tra i conducenti coinvolti, salvo che uno di questi riesca a fornire la prova di aver tenuto una condotta conforme al codice stradale e alla comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare il danno.

È dunque molto frequente che i giudici stabiliscano il concorso di colpa quando tale dimostrazione non venga offerta dalle parti.

E il terzo trasportato?

Ma, anche in caso di concorso di colpa, il terzo trasportato in una delle vetture incidentate va risarcito comunque da parte dell’assicurazione dell’auto in cui si trovava al momento dell’incidente:

dunque, anche nel caso in cui non risulti dimostrato che il conducente dell’autovettura presso cui viaggiava abbia tenuto una condotta di guida del tutto regolare e pienamente conforme alle regole della circolazione.

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