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Risarcimento danni da buche stradali

L'ente proprietario e/o gestore deve risarcire i danni subiti solo se non riesce a dimostrare che si tratta di «caso fortuito».

Dal Comune ad Autostrade, l'Ente gestore paga i danni se non dimostra il «caso fortuito»


Dove inizia la colpa della vittima

Il gestore di una strada deve dimostrare il caso fortuito per liberarsi della responsabilità in caso di caduta o incidente provocato da una insidia a chi sia in transito sull'area.

Deve cioè provare che è intervenuto un fatto estraneo alla sua sfera di controllo sul bene.


Gli obblighi contrapposti, previsti dal Codice civile

  1. L'uno, quello di custodia diligente, che ispira l'articolo 2051 del Codice,

  2. L'altro, dettato dall'articolo 1227, che impone una comune prudenza al cittadino nelle vicende della vita, come quando cammina per strada o conduce un mezzo proprio.

Nello specifico

Il custode dell'area di pubblico transito è responsabile per un improvviso ostacolo che abbia causato una situazione di pericolo e insidia, salvo dimostri che questa condizione era inevitabile perché, ad esempio, determinata da un fattore climatico, come un improvviso temporale, non risolvibile in tempo prima del sopraggiungere del conducente di un veicolo.


Al tempo stesso

Il custode è libero da responsabilità se la vittima è incorsa in un infortunio provocato da una insidia che ben poteva essere avvistata ed evitata con l'utilizzo della diligenza e della ordinaria prudenza che è sempre richiesta a ogni utente della strada.

Di contro, sempre la Cassazione ,con sentenza 348 del 2020 ha confermato l'assenza di colpa della società Autostrade per l'Italia per non avere tempestivamente rimosso un albero di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre nella zona era stato segnalato un vento forte, perché il conducente:

Avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente che gli avrebbe evitato l'urto contro l'albero

Il caso fortuito

Nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non è predicabile la ricorrenza del caso fortuito solo accertando la condotta colposa della vittima.

Per integrare il fortuito, la condotta deve presentare anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione, sentenza 26524 del 20 novembre 2020).


Pertanto

Non si tratta però di una causa dall’esito scontato, anzi, è buona regola affidarsi sempre a professionisti specializzati in materia di Infortunistica Stradale, in quanto, di recente le maglie dei risarcimenti sono state ristrette dalla giurisprudenza della Cassazione.

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