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Incidenti stradali: cosa fare in caso di sinistro

Se sei vittima di un incidente stradale, scopri in quali casi puoi tutelare il tuo diritto al risarcimento dei danni materiali e dei danni biologici sia temporanei che permanenti.


In caso di incidente è fondamentale conoscere i propri diritti, ma soprattutto i propri doveri per essere risarciti.


La cosa più semplice da fare è: compilare il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), che l’impresa ti ha fornito al momento della sottoscrizione della polizza e inviarlo alla tua Assicurazione.

  1. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo blu venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento dei danni;

  2. in caso di disaccordo è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro.

Se non è stato compilato il modulo blu, in ogni caso devi informare la tua Compagnia per iscritto, e formulare, anche nel tuo interesse, la cosiddetta “denuncia cautelativa”, ossia la descrizione del sinistro.

Per ottenere il risarcimento del danno subito, esistono due diverse procedure: la procedura ordinaria e quella di risarcimento diretto.


Procedura di Risarcimento Diretto:

E' quella che tutti bene o male conosciamo.

Puoi attivarla, rivolgendoti direttamente all'Assicurazione, se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non sei responsabile del sinistro (o lo sei solo in parte).

Con questa procedura puoi chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi).

  • Importante:

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se sull’uno o sull’altro veicolo coinvolto nell’incidente sono presenti oltre ai conducenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (oltre i 9 punti); non si applica, invece, in caso di danni fisici subìti da passanti.


Procedura Ordinaria:

Negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli, o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti, o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità ed incidenti con veicoli immatricolati all’estero) dovrai seguire la procedura di risarcimento ordinaria.

Occorre quindi, fare richiesta di risarcimento all’Assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente.

In questi casi specifici è consigliabile affidarsi a strutture specializzate nella materia, in quanto la prassi da mettere in atto non è così semplice come nel primo caso.


Termini per l’offerta del risarcimento:

Qualsiasi procedura sia stata attivata, l'impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).

Per il caso di lesioni alla persona, non tutti sanno che, i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Per ottenere il risarcimento nei termini sopra indicati è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge, ecco perché è consigliabile affidarsi a società specializzate nell'ambito del risarcimento danni.

Una volta definito l'importo da liquidare, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.


Lesioni in qualità di terzo trasportato:

Se subisci lesioni personali in qualità di terzo trasportato presenta la richiesta di risarcimento all'impresa del veicolo sul quale viaggiavi, che provvederà entro 90 giorni al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

La compagnia di Assicurazioni che ha effettuato il risarcimento si rivarrà sull'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.


Conciliazione Paritetica:

In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione dei danni, qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, è possibile evitare di ricorrere al giudice attivando la procedura di Conciliazione Paritetica.


Identificazione dei testimoni:

In caso di sinistri con soli danni a cose ricordati di indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente fin da subito, nella denuncia di sinistro o comunque nel primo atto formale che manderai all’Assicurazione.

L’identificazione avvenuta in un momento successivo potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

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