Perdita del controllo dell’automobile a causa di un malore improvviso del conducente.
Stiamo assistendo ad un aumento preoccupante dei sinistri causati da automobilisti che si sentono male alla guida a causa di un malore improvviso.
Che succede se il conducente dell’automobile si sente male e provoca un incidente stradale?
A chi spetta risarcire i danni?
Si può ritenere l’evento come il frutto di un caso fortuito, imprevedibile, tale insomma da escludere la colpa del responsabile?
Le risposte a questi quesiti sono state fornite da una serie di sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
In una recente sentenza di quest’anno , la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo dovuta a un malore, ha precisato che la tesi, prospettata dalla difesa del conducente, deve essere corredata da prove concrete, capaci di renderla plausibile.
In pratica, è necessario dimostrare che le cause del malore siano state non solo improvvise, ma anche e soprattutto imprevedibili sin dal momento dell’accensione del motore.
Infatti, se il malessere è tale da poter essere previsto in partenza, l’obbligo di prudenza deve indurre il conducente a desistere dalla guida già in anticipo, senza porsi in alcuna condizione di potenziale rischio.
In ogni caso, nel valutare il grado di infermità tale da incidere sulla capacità intellettiva e volitiva del conducente , è chiamato a valutare una serie di elementi come, ad esempio, l’età o le condizioni psico-fisiche dell’imputato. Questo perché è molto labile il confine (ed è difficile, ex post, la distinzione) tra il malessere e, invece, l’improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida .
In pratica:
tutte le volte in cui sia stata la stessa condotta del conducente ad autoprocurarsi il problema fisico (si pensi a una guida prolungata per molto tempo senza soste), non può che attribuirsi a quest’ultimo ogni responsabilità.
L’onere della prova dell’improvviso malore non compete al conducente, ma spetta al giudice stabilire se l’imputato al momento del fatto fosse libero di determinare le proprie azioni; tuttavia il giudice stesso non deve compiere indagini per l’accertamento delle iniziali condizioni di salute dell’automobilista al momento del fatto; per cui, in mancanza di qualsiasi prova di elementi specifici di patologie, si presume che il soggetto fosse sano e capace di intendere e di volere.
Pertanto ogni sua azione è imputabile alla sua attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determinata .
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