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Comunicazione dati della patente

Il proprietario dell’automobile, tenuto a fornire la dichiarazione alle autorità sull’effettivo conducente al momento dell’infrazione, può riferire di non ricordare chi fosse alla guida.

Il diritto di non ricordare.

Potremmo chiamarlo “il diritto di non ricordare”: è vero che il codice della strada sancisce l’obbligo, per il proprietario dell’auto, raggiunto da una multa non contestata nell’immediatezza, di fornire alle autorità i dati dell’effettivo conducente del mezzo al momento dell’infrazione (e ciò ai fini della decurtazione dei punti della patente), ma è vero anche che non tutti possono essere nelle condizioni di ricordare a chi avevano prestato il mezzo in detta occasione.

Così, il giudice di Pace di Campobasso, nella sentenza dello scorso 29 maggio , ha stabilito un principio importantissimo, nonostante la Cassazione abbia sposato, ormai da tempo, la linea più severa e intransigente: la legge impone solo di rispondere all’invito delle autorità che chiedono i dati del conducente, ma se vi è una giusta causa che giustifica l’amnesia, allora la dichiarazione – che comunque va spedita del proprietario del mezzo – può anche avere un contenuto negativo, ossia recitare:

“Non sono in grado di ricordare chi fosse alla guida del mezzo in data…” .

Il giudice dovrà comunque verificare la fondatezza e la verosimiglianza della giustificazione fornita dal titolare del mezzo: così, la situazione di un mezzo adoperato da una piccola famiglia, e soprattutto se puntualmente in uso a una o due persone, non è certamente equiparabile a quella, invece, di un’azienda dove l’auto viene usata da tutti i dipendenti indistintamente.

E posto che non esiste un obbligo legale di detenere un registro con l’indicazione dei soggetti che hanno usato il veicolo, allora la dimenticanza è più che giustificata.

In questi casi, dunque, non si può multare il soggetto il quale, pur fornendo alle autorità la dichiarazione, in essa confessi di non essere in grado di ricordare chi fosse l’effettivo conducente.

Nell’applicazione del codice della strada , infatti “emerge la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione), e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione sia pure di contenuto negativo”.

Se quindi il proprietario del veicolo, che non era presente al momento del compimento dell’infrazione, non ricorda chi fosse alla guida, ma risponde all’invito dell’autorità inviando la dichiarazione, non può sottostare ad alcuna sanzione amministrativa.


La vicenda:

Nel caso concreto il giudice ha accolto il ricorso della legale rappresentante di una società che, in ottemperanza all’invito del comando dei vigili urbani di Vinchiaturo, ha dichiarato di non essere in grado di indicare con certezza chi stesse guidando il mezzo aziendale al momento dell’infrazione, verificatasi alcuni mesi prima.

Circostanza che costituisce una valida esimente attesa l’assenza di colpa come requisito dell’illecito amministrativo.

Il giudice evidenzia anche che il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo (prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo molti giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere.

Per rimanere aggiornato sulle novità del Codice della strada vai alla nostra pagina:

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