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Quando il testimone non è attendibile.

Per dare valore al racconto di chi sostiene di avere visto un sinistro occorre che il testimone venga identificato sul posto, non due o tre mesi dopo.

Uno degli elementi più importanti per riuscire ad ottenere il risarcimento per un incidente stradale è quello del racconto di chi ha assistito al sinistro, specialmente quando ciascuno dei conducenti coinvolti racconta una versione diversa di come sono andate le cose.

Ci sono, però, delle circostanze in cui questa prova non può essere considerata, in quanto il testimone può non essere attendibile.

Quando non è attendibile il testimone?

La normativa prevede che per dare valore al racconto di chi sostiene di avere visto un sinistro occorre che il testimone venga identificato sul posto, non due o tre mesi dopo.

  1. Chi deve raccogliere i suoi dati?

  2. Può farlo uno degli automobilisti che hanno fatto l’incidente o devono essere necessariamente le forze dell’ordine a identificarlo?

  3. E la regola vale solo quando ci sono solo dei danni materiali oppure anche quando ci sono delle persone ferite?

Ecco come è stato stabilito da entrambe quando non è attendibile il testimone di un incidente stradale.


L’identificazione del testimone:

La legge sulla Concorrenza del 2017 ha introdotto un’importante modifica al Codice della strada che riguarda i testimoni di un incidente e la validità del loro racconto ai fini del risarcimento dei danni.

La normativa stabilisce l’obbligo di identificazione del testimone nel momento in cui è avvenuto il sinistro.

Regola, però, che è valida quando l’incidente ha causato solo dei danni alle cose.


L’identificazione deve risultare:

  1. dalla constatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti;

  2. dalla denuncia sottoscritta da uno solo di loro;

  3. dalla prima segnalazione del sinistro che il danneggiato fa alla propria assicurazione.

In mancanza dell’identificazione, la compagnia assicurativa la chiede per raccomandata all’assicurato.

Tale onere scatta, dunque, nel caso in cui la circostanza della presenza o meno di testimoni sia stata omessa del tutto ma non esclusa espressamente nella denuncia del sinistro o nel primo atto formale.

L’assicurato è tenuto a rispondere (sempre a mezzo raccomandata a/r) entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta in merito.

Entro quello stesso periodo, la compagnia può individuare ed identificare ulteriori testimoni.

Trascorsi quei 60 giorni, eventuali versioni raccolte da altre persone non avranno valore testimoniale.


Se intervengono le autorità:

La legge prevede anche la possibilità di presentare come testimonianza la versione contenuta nel verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro.

Un’eccezione alla regola, dunque, di enorme importanza:

vuol dire, infatti, che se i conducenti non hanno identificato e indicato nella constatazione o nella singola denuncia eventuali testimoni, fa fede come prova il racconto contenuto nel verbale della Polizia o dei Carabinieri.

A dire il vero, ci sono altre due eccezioni che consentono di indicare i testimoni direttamente in causa, cioè:

  1. quando non è oggettivamente possibile identificarli sul posto al momento dell’incidente (si pensi ad un sinistro in cui le persone coinvolte siano rimaste gravemente ferite e portate subito in ospedale);

  2. quando l’incidente abbia causato anche danni alle persone e non alle cose.


Il fatto

La Suprema Corte si era occupata di un sinistro che aveva visto coinvolta una donna finita fuori strada contro un muro, a suo dire, per colpa di un’auto pirata che le stava venendo addosso dalla direzione opposta.

Versione confermata da un altro automobilista.

Il problema (per la vittima del sinistro) è che il testimone non era stato identificato sul posto dai Carabinieri e che la sua deposizione è arrivata in tribunale tre mesi dopo la data dell’incidente.

Erano, quindi, stati superati abbondantemente i 60 giorni fissati dalla legge.

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