L’attraversamento fuori dalle strisce o col semaforo rosso non impedisce il risarcimento al pedone, salvo che l’automobilista abbia tenuto una condotta prudente e dimostri di aver fatto di tutto per evitare l’investimento.
Assicurazione e incidenti stradali:
L’attraversamento fuori dalle strisce o col semaforo rosso non impedisce il risarcimento salvo che l’automobilista abbia tenuto una condotta prudente e dimostri di aver fatto di tutto per evitare l’investimento.
È vero: chi investe un pedone ha quasi sempre torto, a meno che dimostri:
– la colpa del pedone ossia la violazione, da parte sua, del codice della strada;
– di aver tenuto una guida prudente e rispettosa delle norme;
– di aver fatto di tutto per evitare l’impatto.
Questo significa che se anche il pedone è colpevole di una violazione delle regole stradali (per esempio, il passaggio col rosso o l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali), il risarcimento gli sarebbe comunque dovuto.
A meno che l’automobilista dimostri di aver fatto ogni cosa in suo potere per scongiurare l’investimento.
La vicenda:
Il caso riguarda una donna che, in procinto di attraversare la strada, si è resa conto del semaforo rosso e, in un primo momento aveva tentennato nell’attraversare.
Nello stesso istante giungeva un automobilista che, prima ha rallentato, poi quando ha visto che la donna si è fermata, avendo lui il semaforo verde, ha ripreso la marcia normalmente.
A quel punto la signora ha ripreso l’attraversamento correndo.
Il conducente dell’autovettura ha tentato di arrestare il mezzo ma senza riuscirvi e ha preso la donna in pieno.
Insomma il solito equivoco del “passi prima tu o passo io?”, solo che, in questo caso, uno dei due era chiaramente fuori legge.
Secondo la Cassazione, in casi come questi, il comportamento del pedone è da considerare anomalo e imprevedibile e, come tale, esclude ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo.
Risarcimento pedone, Conclusioni:
Tuttavia, ricordano i nostri esperti di Infortunistica stradale, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito dall’automobile non è di per sé sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità (e quindi, escludere il risarcimento);
Al contrario, è sempre necessario che l’investitore dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E questo perché il conducente si presume sempre in colpa, salvo prova contraria.
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