Investimento con la bicicletta di un pedone distratto che attraversa senza guardare: quali le conseguenze per il ciclista che non ha una polizza infortuni e danni a terzi?
INFORTUNISTICA CONSULTING : A bordo della tua bicicletta stavi percorrendo una strada a velocità “sportiva”. Senonché, sul più bello, hai sentito dietro di te il rumore di un forte clacson. Temendo che si trattasse di un’auto che stesse per venirti addosso ti sei girato d’istinto, distogliendo così lo sguardo dalla strada. Sfortuna ha voluto che, proprio in quel momento, un pedone, con la testa tra le nuvole, stesse attraversando, per giunta fuori dalle strisce pedonali. Ancora girato dall’altro lato non hai potuto frenare in tempo e l’hai investito. L’uomo, una persona anziana, ha riportato delle escoriazioni e qualche contusione. Lo hai accompagnato all’ospedale ma ciò non è bastato a rabbonire l’infortunato che ora ti vuol chiedere i danni. Gli fai notare che l’incidente non si sarebbe verificato se solo lui fosse stato più attento, avesse guardato la strada prima di attraversare e, soprattutto, lo avesse fatto in corrispondenza delle strisce. Ma lui non ne vuole sapere. Chi di voi ha ragione? Se il ciclista investe un pedone fuori dalle strisce di chi è la colpa?
INFORTUNISTICA CONSULTING : Se un pedone viene investito dalla bicicletta Il fatto che il veicolo non sia dotato di motore cambia le regole sulla responsabilità in caso di incidenti? Assolutamente no: secondo la Cassazione, anche al ciclista va applicato il principio secondo cui «il conducente deve continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico, e prevedere tutte le situazioni» possibili, così da «non costituire un intralcio o un pericolo per gli altri utenti della strada».
INFORTUNISTICA CONSULTING : Cosa rischia il ciclista che investe un pedone? Sotto il profilo della responsabilità, il ciclista che investe un pedone va incontro a una serie di conseguenze negative. La prima di queste è, sotto il profilo patrimoniale, la richiesta di risarcimento dei danni. A meno che non sia coperto da una polizza infortuni e danni a terzi (che tuttavia non è obbligatoria), egli è tenuto a indennizzare l’infortunato di tasca propria. Chiaramente più sono gravi le ferite e più sarà alto il risarcimento.
Per le lesioni inoltre si va nel “penale”. Può infatti scattare il reato di lesioni colpose o di lesioni gravi. Nella peggiore delle ipotesi c’è l’omicidio stradale.
All’esito del processo penale, il conducente viene condannato a versare una “provvisionale” al danneggiato, salvo ulteriore conguaglio da effettuarsi con un separato giudizio civile, quello appunto di risarcimento del danno.