
Investimento del pedone che attraversa la strada non sulle strisce pedonali:
si parte da una presunzione di colpa del conducente salvo dimostrare che l’impatto era imprevedibile e inevitabile, per così giungere a un concorso di colpa o alla responsabilità integrale a carico del pedone.
Il pedone che non attraversa sulle strisce pedonali viola il codice della strada e può essere sanzionato, ma non per questo, nel caso in cui venga investito da una macchina, non ha diritto ad essere risarcito.
La violazione da questi commessa infatti si pone su un piano differente (e meno grave) rispetto a quello della responsabilità dell’automobilista in caso di incidente stradale. Questo perché il conducente di qualsiasi veicolo (anche la bicicletta) è tenuto a prevedere le possibili violazioni al codice commesse da altri soggetti, in particolar modo chi cammina a piedi (leggi Incidente stradale: responsabilità conducente).
Se tuttavia dovesse risultare che il pedone non era evitabile, perché si è frapposto tra l’auto e la strada in modo imprevedibile e improvviso, allora la responsabilità va divisa secondo le regole del concorso di colpa. A stabilire queste regole è stata una ordinanza della Cassazione pubblicata ieri .
Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le conseguenze dell’attraversamento non sulle strisce.