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RCA, tempistiche per il risarcimento


15, 60 e 90 giorni: ecco i termini per il risarcimento di InfortunisticaConsulting.

Vediamo quanto ci mette l’assicurazione a risarcire i danni, cosa si può fare per velocizzare la liquidazione del sinistro e le categorie di danno risarcibili.

InfortunisticaConsulting.La constatazione amichevole In caso di incidente stradale è importante provvedere già sul posto alla compilazione del modello CAI o constatazione amichevole, indicando tutti i dati dei veicoli coinvolti e dei loro proprietari, il luogo e la dinamica del sinistro, i dati delle rispettive assicurazioni compreso il numero delle polizze.

Se nel sinistro sono coinvolti due veicoli a motore identificati e assicurati, la constatazione amichevole così compilata e firmata dai conducenti dei veicoli coinvolti deve essere consegnata tempestivamente alla propria compagnia assicuratrice, che provvederà quindi all’apertura del sinistro, assegnando uno specifico numero di riconoscimento alla tua pratica, necessario in un secondo momento per ricevere informazioni o fornire documenti.

In mancanza di constatazione amichevole (ad esempio perché uno dei conducenti viene trasportato d’urgenza in ospedale e dunque non può compilare il relativo modulo) la denuncia del sinistro può essere fatta a mezzo raccomandata a.r. o pec, anche in questo caso indicando precisamente i dati delle parti, dei rispettivi veicoli, il numero di polizza e il nominativo delle compagnie assicuratrici, la dinamica dell’incidente e il nominativo di eventuali testimoni.

La propria compagnia di assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’assicurazione del veicolo responsabile.

Il risarcimento da parte dell’assicurazione – procedura di risarcimento diretto Il danno al mezzo - InfortunisticaConsulting. Con riguardo al danno al veicolo è necessario comunicare all’assicurazione dove il mezzo si trova e gli orari in cui può essere esaminato dal perito dell’assicurazione.

La compagnia assicuratrice, infatti, incarica un proprio esperto affinchè verifichi e quantifichi economicamente l’entità dei danni subiti dal mezzo di trasporto coinvolto e dei quali viene richiesto il risarcimento. All’esito della valutazione, il perito scrive una relazione e la trasmette all’assicurazione.

La compagnia assicuratrice, dunque, sulla base delle valutazioni ricevute, fa un’offerta al danneggiato e, se questo accetta la somma offerta, provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della accettazione. Il danneggiato, accettata l’offerta e ricevuto il pagamento, deve rilasciare quietanza liberatoria, con la quale dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla propria assicurazione.

L’offerta deve tenere conto, sia del danno al mezzo, che dei danni per fermo e noleggio di altro veicolo.

Il danno fisico - InfortunisticaConsulting. In caso invece di lesioni personali, la liquidazione del danno richiede più tempo perchè, finchè il danneggiato non guarisce, non è possibile quantificare esattamente l’entità del danno che ha subito e “convertirlo” in una somma di denaro.

Il danneggiato dovrà quindi conservare e trasmettere all’assicurazione il verbale di pronto soccorso, i certificati del proprio medico curante che prolungano il periodo di convalescenza indicato nel verbale di pronto soccorso, il certificato di chiusura della malattia, con cui il medico curante attesta l’avvenuta guarigione.

Solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuta guarigione, la compagnia assicuratrice provvederà a nominare un proprio medico legale ed a sottoporre il danneggiato a visita, affinchè venga valutata l’entità delle lesioni subite.

Il medico legale, a seguito della visita, scriverà una relazione nella quale riporterà dettagliatamente il tipo di lesioni riscontrate e il loro grado di guarigione, la percentuale di invalidità permanente e temporanea riportata dal danneggiato e il numero di giorni di convalescenza che, presumibilmente, si ritengono congrui alle lesioni riportate.

Sulla base di questi dati, il liquidatore dell’assicurazione determina, utilizzando apposite tabelle, la somma di denaro spettante al danneggiato a titolo di risarcimento e formula la sua offerta.

Oltre alla valutazione economica delle lesioni subite, l’offerta dovrà tenere conto anche delle spese vive sostenute per cure, farmaci e terapie riabilitative, nonché del mancato guadagno che sia derivato al danneggiato dall’impossibilità di lavorare a seguito delle lesioni subite.

Anche in questo caso, l’accettazione dell’offerta comporta il pagamento entro 15 giorni e la chiusura del sinistro.

Se l’offerta non viene accettata o il danneggiato non comunica alcuna risposta, l’assicurazione, sempre entro quindici giorni, corrisponde comunque la somma offerta, che viene quindi incassata dal danneggiato a titolo di “acconto sul maggior danno subìto”.

Quando posso fare causa all’assicurazione - InfortunisticaConsulting. Se l’assicurazione ritiene che non sia possibile il risarcimento diretto, oppure in caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge, o ancora se il danneggiato non ritiene congrua la somma che l’assicurazione gli vuole liquidare e non si raggiunge un accordo, è possibile fare causa alla propria compagnia di assicurazione.

La causa può essere però proposta solo dopo che siano passati specifici termini che decorrono dal momento in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. In particolare, i termini sono:

60 giorni in caso di danno al mezzo 90 giorni in caso di danno fisico Il risarcimento da parte dell’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente La procedura di risarcimento diretto non si applica - InfortunisticaConsulting:

ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato

La procedura di risarcimento del danno prevista nel caso in cui la richiesta sia rivolta all’assicurazione del veicolo responsabile prevede purtroppo termini più lunghi per la formulazione dell’offerta al danneggiato, o per la comunicazione dei motivi per cui non ritiene di fare l’offerta.

In particolare, i termini sono i seguenti:

60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro per i sinistri con soli danni a cose. Questo termine si può essere ridotto a 30 giorni presentando il modulo di denuncia sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro 90 giorni dalla ricezione della documentazione, per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o decesso. In caso di richiesta incompleta, l’assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni e in tal caso i termini predetti decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti mancanti.

I tempi di pagamento della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: 15 giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.

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