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Risarcimento danno fisico o danno alla persona

Se la vittima di incidente stradale si reca al pronto soccorso entro le 48 ore successive, l'assicurazioni è tenuta a corrispondere il cosiddetto danno alla persona.


Invalidità Temporanea (IT o I.T.)

Ovvero l’impossibilità totale o parziale di svolgere le normali azioni della vita quotidiana. Viene espressa in giorni e viene calcolata normalmente da un medico-legale come conseguenza dell’incidente avvenuto.

I giorni riconosciuti non sempre possono coincidere con i giorni di assenza dal lavoro e/o con i giorni indicati all’interno delle varie certificazioni presentate, ma è bene tenere a mente che una documentazione completa e coerente con il sinistro spesso non può lasciare spazio a “trattative da mercato”.

Una prognosi di pronto soccorso di 25 giorni, ad esempio, deve essere riconosciuta nella sua totalità.

I giorni di invalidità temporanea vengono risarciti, a loro volta, in percentuale:

  • Invalidità temporanea totale al 100% (anche detta I.T.T.)

Ovvero l’impossibilità totale di dedicarsi a nessuna delle attività quotidiane. I giorni di invalidità temporanea totale al 100% vengono riconosciuti quindi nei casi in cui la vittima sia ricoverata, o completamente impossibilitata a muoversi (ad esempio, in caso di gesso o fratture che non consentono neppure di alzarsi dal letto).

  • Invalidità temporanea parziale al 75%, 50% e 25% (anche detta I.T.P.)

È il caso più frequente di indisposizione che limita la vita quotidiana in maniera parziale. I giorni vengono espressi nelle diverse percentuali a seconda dell’incapacità di potersi dedicare alle proprie attività, ma si può vedere anche come l’entità del male che, man mano che passano i giorni, va riducendosi di volta in volta.


Invalidità Permanente (IP o I.P.)

Chiamata anche “danno biologico permanente” o “invalidità biologica permanente”, indica la menomazione psicofisica permanente subita dal danneggiato.

Viene espressa in punti e viene calcolata da un medico-legale solo a guarigione avvenuta. Esistono due principali tabelle di riferimento rilasciate rispettivamente dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma, che consentono di calcolare l’importo risarcitorio relativo al punteggio assegnato.

Un metodo più semplice per calcolare l’importo dovuto in base al punteggio assegnato è disponibile a questo link: https://risarcimenti24.it/calcolatore-danno-biologico/, cliccando su Calcolatore Danno Biologico e spostandoti nella sezione “Danni di lieve entità” se il punteggio assegnato è minore di 9 punti o “Danni non patrimoniali” nel caso in cui il punteggio sia maggiore.


Quali spese possono essere risarcite?

Se a seguito delle lesioni fisiche hai sostenuto spese di cura, spese per acquisto farmaci, collari o stampelle o se ti sei dovuto sottoporre ad un ciclo di fisioterapia per guarire, allora queste spese saranno integralmente risarcite dalla compagnia di assicurazioni.

Ricorda che le eventuali spese sostenute per sottoporti ad una perizia medico-legale di parte sono anch’esse risarcibili, ma solo se si tratta di un incidente stradale (RCA).


Concorso di colpa: cosa vuol dire?

Nel caso di scontro tra veicoli, si parte sempre dal principio stabilito nel Codice Civile all’art. 2054 che presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Questo vuol dire che, in assenza di elementi che possano permettere un’assegnazione chiara e univoca della responsabilità, la stessa si presume concorsuale (cioè assegnata in parti uguali a ciascuno dei conducenti coinvolti).

Nel caso in cui ti sia stata addebitata una certa percentuale di responsabilità nel sinistro e tu non lo ritenga corretto, puoi sempre approfondire la questione dimostrando – attraverso una ricostruzione cinematica o una perizia tecnica) l’effettiva dinamica del sinistro.


Offerta risarcitoria troppo bassa: cosa fare?

Il modo più semplice e veloce di capire se l’offerta risarcitoria è congrua o meno al danno patito è contattare una società specializzata nel Risarcimento Danni.

Sappi, inoltre, che esistono altri metodi rapidi e bonari per gestire una controversia legata ad un sinistro RCA senza rivolgersi ad un giudice:

  • la conciliazione paritetica,

Nata da un accordo tra ANIA (l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed alcune associazioni di consumatori al fine di facilitare i rapporti tra clienti e imprese.


Tutte le informazioni sulle procedure di conciliazione paritetica, gratuita per il consumatore, sono disponibili sul sito web di ANIA o sui siti delle singole associazioni di consumatori che riportiamo qui di seguito:

Per rimanere aggiornato sulle novità in ambito Assicurativo vai alla nostra pagina:

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