Il periodo di applicazione del provvedimento va dal 15 novembre al 15 aprile, al di fuori dai centri abitati. Tuttavia, tale periodo può essere prolungato per strade in presenza di particolari condizioni climatiche.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva del 2013, ha stabilito che l’ente proprietario della strada o il gestore possano prescrivere l’obbligo per i veicoli di essere muniti o avere a bordo pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Il periodo di applicazione del provvedimento va dal 15 novembre al 15 aprile, al di fuori dai centri abitati.
Tuttavia, tale periodo può essere prolungato per strade in presenza di particolari condizioni climatiche.
Inoltre i comuni possono prevedere il montaggio di tali pneumatici anche nel centro abitato.
Prevenire disagi alla circolazione.
Iniziamo con i rischi per la propria incolumità e per quella di quanti circolano in strada.
Si deve ricordare, infatti, che gli pneumatici invernali sono ideati per garantire una buona performance durante la stagione fredda, garantendo aderenza e tenuta di strada con temperature basse su superfici asciutte e in presenza di acqua e ghiaccio.
Il battistrada di queste gomme, infatti, è caratterizzato da profondi solchi che permettono di far scivolare via la pioggia e di assicurare stabilità anche in caso di ghiaccio e neve.
Le mescole, invece, permettono un’aderenza perfetta all’asfalto anche in caso di temperature molto basse.
I nostri esperti di Infortunistica Stradale tengono a precisare che, quando le temperature si alzano, gli pneumatici invernali perdono i loro vantaggi, oltre a consumarsi più velocemente.
Gli pneumatici estivi, invece, sono realizzati in modo da resistere alle alte temperature dell’asfalto durante i mesi caldi.
Con le temperature più alte, gli pneumatici estivi offrono migliori prestazioni rispetto a quelli invernali, soprattutto in termini di frenata, riduzione della resistenza, dell’usura e del consumo di carburante.
La disciplina
Occorre prestare attenzione: secondo i nostri consulenti di Infortunistica non sempre l’uso di gomme invernali fuori stagione non è consentito.
La circolare del Ministero delle Infrastrutture:
«l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare»
Quindi, non necessariamente le gomme invernali vanno sostituite, purché esse garantiscano la stessa sicurezza delle analoghe gomme estive.
Rispettando questi requisiti, si evitano anche spiacevoli sanzioni amministrative.
L’indice di velocità prescritto per le gomme cui fa riferimento la circolare è presente sul libretto di circolazione, nel riquadro numero tre, dove sono riportati, tra gli altri, i dati relativi alle gomme.
Le sanzioni
Sempre secondo la circolare sopra citata, l’utilizzo degli pneumatici invernali riportanti un indice di velocità inferiore a quello prescritto è consentito solo per il periodo durante il quale vige l’obbligo di montarli, ovvero dal 15 novembre al 15 aprile.
È ammesso un mese di tolleranza per la sostituzione degli pneumatici in commento:
gli automobilisti, pertanto, hanno tempo fino al 15 maggio per effettuare il cambio.
L’utilizzo delle gomme invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, consistente nel pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00, oltre al ritiro della carta di circolazione del veicolo per l’aggiornamento alla Motorizzazione civile.
L’assicurazione
In ultimo, va detto che, in caso di sinistro, la propria compagnia assicurativa potrebbe contestare l’utilizzo sbagliato delle gomme (invernali in luogo di quelle estive), determinando così una responsabilità del conducente negligente.
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