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Incidente stradale con un pedone: come definire il concorso di colpa?

Aggiornamento: 31 mar

L'investimento di un pedone, sulle strisce o fuori, comporta una presunzione di responsabilità al 100% per l'automobilista. Ma questa presunzione può essere superata se il conducente prova la colpa del pedone.

Incidente con un pedone

Quando il pedone ha torto?

  • Comportamento inatteso e repentino del pedone.

  • Attraversamento in un luogo inusuale:

  • Prossimità di una fermata dell'autobus con visuale coperta dal pullman.

  • Bambino che attraversa all'improvviso da un marciapiede all'uscita della scuola.

  • Attraversamento di una strada a rapida percorrenza.

Elementi per valutare la colpa del pedone:

  • Distanza dalle strisce pedonali:

  • Attraversare a pochi metri dalle strisce è prevedibile e non esonera il conducente dalla prudenza.

  • Responsabilità del conducente se l'investimento avviene a circa un metro dalle strisce.

  • Velocità con cui il pedone ha attraversato:

  • Maggiore velocità riduce la visibilità e l'evitabilità dell'incidente.

  • Visibilità del pedone:

  • Condizioni di scarsa visibilità (notte, nebbia) possono attenuare la responsabilità del conducente.

  • Non basta che il pedone cammini di notte fuori dal marciapiede per escludere la colpa del conducente.

  • Direzione di marcia del pedone:

  • Se il pedone marcia in direzione opposta al transito dei mezzi, la responsabilità è dell'automobilista.

Altri fattori da considerare:

  • Comportamento del conducente:

  • Eccesso di velocità.

  • Mancanza di attenzione.

  • Stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe.

  • Condizioni meteorologiche.

  • Presenza di segnaletica stradale.

Ricorda:

  • La valutazione del concorso di colpa è complessa e richiede un'analisi caso per caso.

  • In caso di incidente stradale, è consigliabile rivolgersi a un esperto in infortunistica per ottenere una valutazione della propria posizione e del risarcimento danni, cerca la filiale più vicina te: https://www.infortunisticaconsulting.com/contatti

Per approfondire:


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