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Incidente per abbagliamento


Pedone investito per attraversamento fuori dalle strisce e raggi di sole in faccia al conducente: può scattare la responsabilità penale per le lesioni? Il raggio del sole apparso all'improvviso, tale da togliere la visuale anche al conducente più prudente, può essere considerato un “caso fortuito” o una “forza maggiore”, tale da escludere la responsabilità penale per le lesioni colpose procurate al pedone o ad un altro conducente?

Secondo Infortunistica Consulting la patata bollente della decisione è stata rifilata alla Cassazione che, con una recente sentenza, ha trattato il tema dell’incidente per abbagliamento. Nel caso di specie, un uomo aveva investito un passante che stava attraversando la strada fuori dalle strisce. Proprio su questa circostanza, unita al riflesso dei raggi solari, si è basata la difesa dell’automobilista. Ecco cosa ha detto in proposito la Suprema Corte.

Infortunistica Consulting--------Investimento di pedone fuori dalle strisce In caso di sinistro stradale con investimento del pedone, che attraversa anche al di fuori delle strisce pedonali, la repentinità nell'attraversamento da parte di questo non esclude la responsabilità del conducente che non abbia osservato una condotta esente da colpa. Secondo costanti principi della Cassazione, nel caso in cui un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, il conducente è tenuto a rallentare e ad interrompere la marcia per evitare incidenti che potrebbero derivare dalla mancata cessione della precedenza a suo favore. Se non si comporta in tal modo, il conducente è responsabile per l’investimento. La responsabilità del pedone si può valutare solo nella misura in cui il suo comportamento sia di tale imprudenza da impedire, anche al conducente più accorto e prudente, di evitare la collisione. Pensa al pedone che attraversa di notte, fuori dalle strisce, in una strada poco illuminata, magari all'uscita di un sottopassaggio o al culmine di una salita (la conformazione della strada, in tale ipotesi, rende impossibile notare il pedone con congruo anticipo). Il conducente non può, quindi, porre a sostegno della propria difesa il fatto che il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce o sia apparso sul più bello in mezzo alla strada, senza guardare né a destra, né a sinistra. Così in passato, la Cassazione ha ritenuto responsabile un automobilista per l’investimento di una donna, comparsa sul più bello in mezzo alla strada ma in prossimità della fermata di un’autobus dal quale era coperta: proprio la circostanza in cui si è verificato l’incidente stradale porta a ritenere che il conducente dovesse moderare maggiormente la velocità per prevedere e prevenire il rischio di investimenti. Insomma, nella testa di chi guida si deve prefigurare anche la possibilità che qualche pedone non rispetti il Codice della strada e attraversi fuori dalle strisce pedonali e senza prestare prudenza al traffico. Egli è, quindi, garante della integrità fisica di tutti gli altri utenti della strada e deve anticipare le situazioni di pericolo, laddove possibile.

Infortunistica Consulting------------Abbagliamento per colpa del sole La responsabilità civile e penale può essere esclusa se sussiste una “forza maggiore” o un “caso fortuito”, eventi cioè indipendenti dalla volontà dell’uomo e dinanzi ai quali quest’ultimo non può farci nulla. Senonché secondo la Cassazione, l’abbagliamento dal sole del conducente di un veicolo non integra un caso fortuito (che si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto ed indipendente dalla condotta del soggetto, faccia verificare un evento “eccezionale”, assolutamente non prevedibile ed evitabile). Né il sole in faccia esclude la responsabilità penale per i danni che ne derivano alle persone. Risultato: il conducente è sempre responsabile dei danni procurati a persone o cose in caso di sinistro per abbagliamento da raggi solari. Se i raggi di sole impediscono la vista, il conducente ha l’obbligo di rallentare la marcia, accostarsi ed eventualmente fermarsi. A quel punto dovrà prendere tutte le misure di precauzione necessarie come gli occhiali da sole o il parasole interno al tergicristalli. La condotta dell’automobilista, in sintesi, deve essere sempre improntata ad evitare l’intralcio alla circolazione o altri pericoli. Egli deve sempre, in caso di rischio sopravvenuto (come un fascio di raggi solari accecante), attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.

Infortunistica Consulting------------Raggi di sole in faccia: sono caso fortuito? Come chiarito dalla Cassazione nel 2014 : «Il caso fortuito si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente e indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile. Pertanto, in tema di circolazione stradale, non integra il caso fortuito l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un veicolo e, quindi, non esclude la sua penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone, perché, in tale evenienza, il conducente abbagliato è tenuto a interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, e attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità. (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che, invece, aveva assolto l’imputato del reato di lesioni personali sostenendo che l’incidente stradale era stato provocato dall'abbagliamento della luce del sole e quindi da caso fortuito: il giudice di legittimità, nel ribadire le richiamate regole prudenziali che deve seguire il conducente, ha affermato che tali regole devono essere osservate specialmente in vista di un incrocio e allorquando lo stesso conducente stia effettuando una manovra di svolta)».

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