Se due veicoli si scontrano, si presume che entrambi siano responsabili al 50%, a meno che uno dei conducenti non dimostri che la colpa sia attribuibile solamente all’altro, provando ad esempio che non è stato rispettato lo stop.
Quando si commette un sinistro i soggetti coinvolti possono mettersi d’accordo sottoscrivendo il cosiddetto modulo di constatazione amichevole; in caso contrario, è possibile chiamare le autorità affinché intervengano per accertare la dinamica dell’incidente oppure si limitino a prendere atto di ciò che è accaduto.
Nel primo caso, cioè in presenza di modulo CAI regolarmente compilato la responsabilità è chiara, in quanto uno dei due automobilisti dichiara l'infrazione commessa al codice della strada.
Diverso è il discorso in presenza dei rilievi effettuati dalle autorità intervenute nel sinistro.
I rilievi della Polizia (verbali autorità):
Il verbale della polizia è particolarmente importante in quanto si tratta di un atto pubblico, cioè di un documento formato e sottoscritto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
In quanto atto pubblico, il verbale della polizia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In pratica, ciò che l’agente accertatore scrive all’interno del verbale deve essere considerato vero dal giudice, relativamente a ciò che il pubblico ufficiale ha accertato che sia avvenuto in sua presenza.
Se le autorità commettono un errore nella ricostruzione?
Secondo la Corte di Cassazione, il verbale della polizia non ha fede privilegiata sulla dinamica dell’incidente, a meno che gli agenti non abbiano assistito personalmente al sinistro.
Ciò significa che il verbale con cui la polizia si limita a descrivere lo stato dei fatti subito dopo l’incidente può essere sconfessato esibendo una ricostruzione cinematica che riesca a provare la corretta dinamica del sinistro, anche senza fare ricorso alla speciale procedura che prende il nome di “querela di falso”, che serve appunto a invalidare un atto pubblico.
Perizia cinematica: cos’è?
La perizia cinematica è una particolare relazione tecnica che riguarda la dinamica dei sinistri stradali.
In altre parole, la perizia cinematica è disposta tutte le volte in cui bisogna comprendere come si è verificato esattamente un sinistro, al fine di stabilire le eventuali responsabilità dei soggetti che erano alla guida.
Perizia cinematica: come funziona?
La perizia cinematica è il risultato di un lavoro molto complesso.
La ricostruzione viene svolta principalmente da ingegneri e fisici che prendono in considerazione:
il luogo del sinistro attraverso l’analisi di eventuali tracce sull’asfalto, nonché l’analisi dei veicoli coinvolti, con particolare riferimento all’ubicazione dei danni, dei punti d’urto e delle velocità;
i verbali, le planimetrie e i rilievi svolti dalle autorità intervenute nell’immediatezza dell’incidente;
le dichiarazioni delle persone coinvolte e le testimonianze e delle persone presenti sul luogo del sinistro;
le cosiddette scatole nere e i filmati delle telecamere presenti sul luogo;
in caso di persone ferite o decedute, i referti medici.
Perizia cinematica d’ufficio o di parte: differenze
La perizia cinematica può essere disposta su incarico del giudice oppure di una delle parti processuali:
nel primo caso, si avrà una CTU - consulenza tecnica d’ufficio (o perizia, a seconda del tipo processo),
nel secondo una perizia di parte.
Ad esempio, la compagnia assicurativa può incaricare un ingegnere di fiducia affinché rediga una perizia cinematica per comprendere se il risarcimento chiesto dal proprio cliente è legittimo o meno.
Qual è la differenza tra una perizia cinematica d’ufficio e una di parte?
Mentre quest’ultima ha il valore di una semplice memoria difensiva, la prima è redatta da un tecnico incaricato dal giudice il quale, al momento dell’accettazione dell’incarico, ha giurato di espletare oggettivamente l’incarico, a pena di commissione del reato di falsa perizia, punito con la reclusione da due a sei anni.
In altre parole:
la ctu viene eseguita sotto impegno solenne di svolgere con onestà e imparzialità il proprio lavoro;
il tecnico di parte, invece, redige un elaborato che, per quanto tecnico, potrebbe essere influenzato dal fatto di essere commissionato dalla parte interessata a vincere il processo.
Ciò non significa che il giudice sia obbligato a credere alla ctu o alla perizia da lui disposta:
egli può sempre discostarsene oppure incaricare un nuovo tecnico, se ritiene non sia convincente.
Per rimanere sempre aggiornato vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti
Comments