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Sinistro stradale mortale

Per stabilire l’ammontare da riconoscere ai familiari superstiti si applicano diversi criteri, in attesa della prossima emanazione della tabella unica nazionale sul risarcimento dei danni alle persone decedute a seguito di sinistri stradali.

Danno parentale: cos’è e come si determina?

Il danno parentale è un tipo di danno morale che consiste nella sofferenza interiore provocata dal decesso di un familiare.

Si tratta di un danno di tipo non patrimoniale, poiché la perdita del congiunto (per un sinistro stradale o altri illeciti, come un infortunio sul lavoro o una responsabilità medica per malasanità) spezza irrimediabilmente la relazione affettiva che esisteva tra il defunto e i suoi familiari e questo provoca un profondo dolore e una sofferenza dovuta al vuoto esistenziale destinato a perdurare.

Per queste peculiari caratteristiche, non è possibile una quantificazione immediata e diretta dell’ammontare del danno parentale, ma la valutazione della sua consistenza dipende dall’accertamento del legame interpersonale tra la vittima e i superstiti.

Quindi, il danno parentale può essere riconosciuto – oltre che agli ascendenti e discendenti diretti:

dunque, genitori e figli – anche ai parenti meno prossimi, come ai nonni, ai nipoti ed anche ai fratelli non conviventi.

Infatti la convivenza, o coabitazione, è soltanto un indice della presenza di un rapporto affettivo tra la persona scomparsa ed i suoi familiari, ma questo elemento può essere provato con altri elementi indicatori, che rivelano l’assiduità della frequentazione e dei contatti reciproci.


Danno parentale: le tabelle di calcolo

I giudici, per calcolare e liquidare il danno parentale ai familiari superstiti, ricorrono ad apposite tabelle:

le più utilizzate in tutta Italia sono quelle elaborate dal tribunale di Milano (le cosiddette “tabelle milanesi“), che considerano vari parametri, come l’età della vittima e quella dei superstiti ed il grado di parentela.

Inoltre, le tabelle per adeguare gli importi alle peculiarità del caso, prevedono un’ampia “forbice” di valori, tra un minimo ed un massimo.

Ad esempio, in base ai valori attuali (che, come si è detto, a breve verranno riformulati con l’adozione della nuova tabella unica nazionale), al genitore per la morte di un figlio (o viceversa) spetta una cifra variabile da 165.960 a 331.920 euro, e lo stesso importo viene riconosciuto per la morte del coniuge non legalmente separato.

L’applicazione di questi valori, tuttavia, non è automatica e meccanica, perché il giudice, secondo il suo «prudente apprezzamento», può adattarli alle circostanze del caso concreto:

è la cosiddetta personalizzazione del danno parentale, ma il giudice deve sempre motivare gli scostamenti rispetto ai parametri tabellari, sia nel caso in cui operi un aumento sia quando intenda applicare una decurtazione

Risarcimento del danno parentale

Tieni presente che ultimamente, per uniformare i criteri di risarcimento del danno parentale applicati dai vari tribunali italiani, la Corte di Cassazione si sta orientando a prediligere l’applicazione delle tabelle del tribunale di Roma che, a differenza di quelle milanesi, prevedono un sistema a punti, calcolati in base alla relazione di parentela, all’età della vittima e dei superstiti ed alla eventuale convivenza tra essi.

Questo metodo risulta più esatto e prevedibile rispetto a quello “a forbice” (leggi l’articolo Danno da perdita parentale: come si risarcisce).

La problematica attuale, comunque, verrà presto superata con l’emanazione dei decreti legislativi, necessari per attuare la tabella unica nazionale già prevista dal Codice delle assicurazioni .

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