Secondo quanto stabilito dall’articolo 2051 del Codice civile, è il custode della cosa a dover rispondere dei danni da questa cagionati.
Chi è il soggetto considerato custode di un parcheggio di un supermercato?
Di norma, i parcheggi sono di pertinenza del centro commerciale, anche se sempre aperti al pubblico e sprovvisti di sbarre e recinzioni.
Tuttavia, in alcuni casi, il parcheggio potrebbe essere di proprietà del Comune e solo in concessione temporanea al supermarket.
In queste circostanze però, la norma del Codice civile, come visto, prevede che sia il custode della cosa a dover rispondere dei danni e non il proprietario.
Quindi, sarebbe comunque del centro commerciale il compito di tenere il parcheggio in buono stato di manutenzione e sicurezza e di dover rispondere degli eventuali danni cagionati dalla cosa custodita.
Quando è possibile richiedere un risarcimento?
La condotta imprudente o distratta del danneggiato può costituire caso fortuito e liberare il custode dalla responsabilità dell’accaduto.
Così come per il risarcimento per la caduta al supermercato, anche per l’infortunio occorso nel parcheggio è necessario che l’ostacolo che ha provocato l’incidente sia considerato un’insidia o un trabocchetto.
Il pericolo, quindi, deve essere non visibile e non evitabile, neanche con l’ordinaria diligenza, come può essere, ad esempio, una macchia d’olio non segnalata.
Di conseguenza, quando la buca stradale, o qualsiasi altro ostacolo, siano di dimensioni tali da essere facilmente visibili e quindi evitabili dai pedoni, non è possibile chiedere un risarcimento in caso di infortunio.
La cassazione:
La Cassazione, infatti, nella sentenza n.18100 del 2020, ha specificato che, qualora mancasse l’intrinseca pericolosità della cosa e l’evento dannoso fosse evitabile dal danneggiato adottando un comportamento ordinariamente prudente, allora si deve ritenere che il danno non sia stato provocato dalla cosa, ma che questa sia solo da considerarsi come una pura occasione dell’evento, integrando perciò il caso fortuito.
Tuttavia, non è compito del danneggiato dimostrare l’imprevedibilità e inevitabilità dell’impatto, ma spetta invece al titolare del centro commerciale l’onere di provare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità dell’incidente.
Qualora invece l’ostacolo configurasse un’insidia, perché non visibile e non evitabile neanche adottando la prudenza necessaria, a causa, ad esempio, di una scarsa illuminazione, condizioni meteo avverse, assenza di segnaletica di pericolo, allora sarà possibile per il danneggiato agire nei confronti del custode per richiedere un risarcimento dei danni a causa della caduta.
Come ottenere il risarcimento danni?
dimostrare la presenza dell’insidia, tramite fotografie o verbali delle forze dell’ordine eventualmente intervenute;
provare la caduta e quindi il nesso causale tra i danni riportati e l’insidia, attraverso registrazioni di telecamere o prove testimoniali di persone che hanno assistito all’evento;
attestare i danni subiti, con referti medici del pronto soccorso ed eventuali perizie medico-legali di parte.
Raccolta la documentazione necessaria da allegare, si potrà poi inviare una diffida per la richiesta di risarcimento al proprietario e al soggetto custode del parcheggio, tramite una raccomanda con ricevuta di ritorno.
Per redigere correttamente la diffida da inviare al supermercato è consigliabile avvalersi dell’assistenza di un esperto in infortunistica.
Ausilio che diventa ancor più necessario nel caso in cui il centro commerciale facesse finta di niente o si rifiutasse di assumersi la responsabilità dell’accaduto.
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