top of page

Risarcimento Danni Insidia Stradale

Responsabilità Ente proprietario di strada aperta al pubblico: deve garantire la sicurezza agli utenti e prevenire situazioni di pericolo.


Introduzione

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che, quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino a interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso.


Tempistiche

Il diritto al risarcimento del danno da insidia stradale ha una prescrizione di 5 anni dal giorno in cui l'evento ha avuto luogo.

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento del danno dovuto dalla circolazione di veicoli la prescrizione è di due anni.


Due i principali requisiti

  1. la non visibilità del pericolo (requisito oggettivo): in tal caso quando un utente della strada cade a causa di una buca stradale riportando gravi danni fisici la responsabilità, e quindi il risarcimento del danno, ricade sul gestore o custode della strada se questi non sistema, segnala o elimina quel preciso pericolo che ha cagionato un danno all’utente transitato sul quel tratto di strada. Tanto è stabilito dall’art.2051 del codice civile che evidenzia una presunzione generale di responsabilità dell’ente proprietario o del gestore della strada che la deve custodire in modo da non creare pericoli per gli utenti. La responsabilità del gestore della strada, però, diviene evidente se la buca stradale è il frutto della trascuratezza, di usura o di un manto stradale non adeguatamente segnalato.

  2. La non prevedibilità del pericolo secondo le regole della comune diligenza (requisito soggettivo): in tal caso, secondo l’art.2043 del codice civile la responsabilità ricade sul gestore della strada quando la buca è considerata un pericolo stradale, pericolo per l’utente che non era né prevedibile né evitabile. Quindi deve esserci un rapporto causa – effetto, ossia un legame tra l’insidia stradale e il danno.


Cosa fare nell'immediatezza

Perché la richiesta possa essere accolta con successo, senza contestazioni, è necessario seguire alcune importanti regole:

  • rimanere sul posto e farsi dare immediatamente i nomi e i numeri di telefono di eventuali testimoni;

  • chiamare le forze dell’ordine in modo che possano redigere un verbale allegando eventuali foto;

  • in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine fotografare il luogo del sinistro (buca stradale, manto stradale o eventuali veicoli coinvolti).

Successivamente, raccolta la documentazione sul luogo del sinistro, per iniziare la fase della richiesta di risarcimento del danno da buca stradale è necessario :

  • provare la dinamica del sinistro (verbale dei carabinieri, Vigili o Polizia intervenuti, ma anche dichiarazioni di testimoni presenti sul posto e fotografie da cui risulti la data certa del fatto);

  • in caso di lesioni alle persone occorre recarsi al Pronto Soccorso da cui deve risultare che il sinistro è avvenuto a causa di una buca stradale e conservare le ricevute di tutte le spese mediche sostenute anche quelle per l’acquisto di farmaci;

  • segnalare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione;

  • riparare l'auto conservando le fatture e le foto del danno subito;

  • inviare raccomandata a/r all’ente o gestore proprietario della strada allegando tutta la documentazione in possesso e richiedendo una formale richiesta di risarcimento del danno.

Per rimanere aggiornato sulle novità del Codice della strada vai alla nostra pagina:





Post recenti

Mostra tutti
bottom of page