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Risarcimento alunno infortunato

Nel caso di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica si dovrà parlare di responsabilità contrattuale della scuola .


  1. La costituzione in mora, fatta solo ed esclusivamente all’istituto scolastico (e non anche al ministero), interrompe i termini di prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore in seguito a delle lesioni subite durante l’orario scolastico?

  2. Quale eventuale suprema giurisprudenza vi è a sostegno?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24.835 del 24 novembre 2011, ha chiaramente precisato che:

nel caso di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica si dovrà parlare di responsabilità contrattuale della scuola (cfr. sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9.436 del 2002).

In definitiva, il singolo istituto scolastico è individuato dalle sentenze citate (ed in generale da tutte quelle che si sono occupate del tema) come soggetto giuridico in capo al quale nasce e sussiste il vincolo negoziale con l’allievo, dal quale vincolo derivano poi i connessi doveri di vigilanza e sorveglianza.


Pertanto è l’istituto scolastico il soggetto debitore, nei confronti dell’alunno, di tali obblighi e, perciò, una volta che si contesti l’inadempimento a tali doveri (a fondamento di una richiesta di risarcimento dei conseguenti danni) non si erra nell’indirizzare anche solo all’istituto scolastico ( in quanto organo periferico dell’amministrazione scolastica) la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un allievo durante le ore di scuola ai fini della sua costituzione in mora con i connessi effetti interruttivi sul corso della prescrizione.

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