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Ricorso per segnaletica non conforme

Il Comune non deve indicare, sul retro della segnaletica stradale gli estremi dell’autorizzazione amministrativa all’apposizione del divieto.


Non molto tempo fa, diversi giudici di pace annullavano le multe tutte le volte in cui la segnaletica stradale, fissata ai margini della strada, non riportava, sul retro, gli estremi dell’ordinanza comunale di autorizzazione all’apposizione del cartello stesso.

In buona sostanza, secondo tali sentenze, tutti i segnali di divieto di sosta, limiti di velocità, avvisi della presenza di autovelox, ecc. dovevano contenere i dettagli del provvedimento amministrativo con il permesso.


La tesi:

La tesi non era neanche tanto campata in aria.

Difatti, il regolamento di esecuzione del codice della strada stabilisce che il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco.

Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione, nonché il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.

Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

I ricorsi:

Su questo indirizzo galopparono numerosi ricorsi, speranzosi di vedersi cancellare le multe solo sulla base di questo semplice vizio formale.

Per le strade era tutto un fiorire di macchine fotografiche (all’epoca non esistevano ancora gli smartphone) e di gente dietro ai cartelli stradali per procurarsi le prove dell’inosservanza di tale precetto, prove da portare successivamente al giudice nel giudizio di impugnazione della contravvenzione.

E non possiamo negare che molti cittadini ottennero ragione.

Con buona pace dell’amministrazione che non poteva, dal canto suo, ritirare tutti i cartelli, ormai “incementati” sui margini delle strade.

La cassazione:

Dopo diversi anni da quando questa tesi fu sposata – peraltro “battezzata” anche da numerosi programmi televisivi che ne parlarono con notevole enfasi – interviene ora la Cassazione a inabissare i facili entusiasmi.

La multa resta ugualmente valida anche se sulla parte posteriore del segnale stradale manca il richiamo all’ordinanza comunale.

Infatti, si legge nel citato provvedimento,

“in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi dell’ordinanza di apposizione non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione. Con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione della condotta da osservare”.

Insomma, le multe restano valide.

All’automobilista non rispettoso del codice della strada non resta da sperare che qualche giudice dissenta dall’indirizzo della Cassazione e continui a decidere in modo diverso.

Per rimanere aggiornato sulle novità del Codice della strada vai alla nostra pagina:

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