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Strada senza strisce, pedone investito

Il conducente che investe il pedone è responsabile dei danni e, dunque, tenuto a pagargli il risarcimento del danno (per il tramite della propria assicurazione), anche se la via percorsa dalla vittima è priva di strisce pedonali.


Nessun concorso di colpa del pedone investito anche se la corsia è priva di strisce pedonali: l’assenza di segnaletica non basta per ritenere che la vittima abbia attraversato all’improvviso o in modo imprudente.

Introduzione:

È vero che la legge scusa l’automobilista per l’investimento del pedone solo se la condotta di quest’ultimo risulta imprevedibile e inevitabile, tanto da costituire un fatto così improvviso da non poter essere evitato neanche usando l’ordinaria diligenza; tuttavia, il fatto che la strada non presenti le strisce pedonali non deve far escludere a priori, al buon senso dell’automobilista, un possibile attraversamento delle carreggiate (per quanto ciò possa essere considerato un comportamento imprudente).

Se, in definitiva, il pedone tenta di transitare da lato all’altro della via, tale circostanza non può essere classificata come imprevedibile e, quindi, non spetta alcun concorso di colpa. In buona sostanza, ciò che dice il tribunale di Milano è abbastanza chiaro e semplice:

anche nelle strade senza strisce pedonali l’automobilista deve sempre prefigurarsi la possibilità che qualcuno attraversi ugualmente la carreggiata e, perciò, deve tenere una condotta di guida tale da consentirgli di frenare per tempo nel caso ve ne fosse necessità..


La vicenda:

-Nella vicenda oggetto della sentenza in commento è risultato che la strada scenario dell’incidente era priva di strisce pedonali.

Ma – secondo il giudice meneghino – l’assenza della segnaletica e l’attraversamento della strada non può portare a ritenere che la vittima abbia attraversato all’improvviso o in modo imprudente.

Serve qualcosa in più, ossia la prova di un comportamento non solo imprudente, ma anche imprevedibile e inevitabile (come, ad esempio, il fatto che il pedone sia sbucato all’improvviso da una siepe, correndo per la strada tanto da non poter essere evitato neanche tenendo una velocità moderata). Per ripetere le parole usate in sentenza, il conducente può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale: una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo), ma è necessario che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento . Se dunque manca la prova di un simile comportamento, non si può affermare il concorso di colpa da parte del pedone; la responsabilità esclusiva dell’incidente ricade sul conducente.

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