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Quando ha torto il pedone investito?

Aggiornamento: 18 apr

Come definire il concorso di colpa tra automobilista, motociclista e pedone investito mentre attraversa la strada ?

pedone

Una sentenza della Cassazione ha messo per iscritto ciò che tutti abbiamo sempre intuito:

in caso di investimento di un pedone – che attraversa la strada sulle strisce o fuori – l’automobilista si presume responsabile al 100%.

Il che, se anche non vuol dire che è sempre nel torto, di fatto lo pone dinanzi a una situazione da cui è difficile uscire senza un briciolo di colpa.

Tale responsabilità, peraltro, non è solo quella “civile”, ossia risarcitoria – per la quale risponde la compagnia di assicurazione – ma è anche penale.

Risultato: scatta un’incriminazione per il reato di lesioni personali, diventa necessario avvalersi di un avvocato per la difesa ed è molto probabile, all'esito del processo, dover pagare la multa “penale” allo Stato.

Insomma, a riportare le “ossa rotte” sono entrambe le parti.



C’è una bella differenza, però, tra il dire che il conducente è sempre responsabile e il dire invece che “si presume” sempre responsabile.

In questo secondo caso, la presunzione può essere superata da una prova contraria.

Ebbene, in ipotesi di investimento, vale questa seconda regola: l’automobilista deve dimostrare la colpa del pedone se non vuol prendersi tutta la colpa.

  • Ma quando ha torto il pedone investito?

Lo spiegano diverse sentenze emesse in proprio in questi ultimi tempi.


  • Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Regole per stabilire quando il pedone investito ha torto Il conducente si salva del tutto se riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato così inatteso e repentino da non consentirgli di adottare la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento.


L’attraversamento deve avvenire in un luogo “inusuale”.

Ad esempio, se ad attraversare all'improvviso è un pedone in prossimità di una fermata dell’autobus e l’automobilista lo investe proprio perché aveva la visuale coperta dal pullman, è quest’ultimo il responsabile.

Così come lo è per l’attraversamento improvviso di un bambino da un marciapiede all'uscita della scuola dove “la prudenza non è mai troppa”.

Invece, l’attraversamento di una strada a rapida percorrenza è completamente diverso e pone l’automobilista in una posizione di maggior favore.


Alcuni elementi usati dai giudici per capire quando il pedone investito ha torto o comunque per valutare la sua percentuale di colpa sono:

- La sua distanza dalle strisce pedonali:

Come noto, il pedone deve sempre attraversare sulle strisce a meno che queste non siano presenti o siano più lontane di 100 metri.

Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall'usare la normale diligenza nella guida.

Secondo il tribunale di Pisa, «sussiste la responsabilità del conducente del veicolo che investe il pedone che attraversa la strada a circa un metro dalle strisce pedonali.

Il fatto che nella zona fosse presente un traffico intenso non costituisce motivo per esonerare il conducente dall'uso della normale prudenza vicino alle strisce pedonali, dovendosi al contrario la condotta di guida adeguarsi alle condizioni di traffico, con conseguente moderazione della velocità»;

- La velocità con cui ha attraversato la strada:

Tanto più è fulmineo l’attraversamento, tanto meno è visibile ed evitabile anche per una persona accorta, prudente e diligente.

Se il pedone sopraggiunge all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente può essere notevolmente ridimensionata; la visibilità del pedone da parte del conducente: se si attraversa una strada di notte e con la nebbia, è difficile che l’automobilista possa essere incolpato.

Per escludere la responsabilità dell’automobilista non basta nemmeno che l’investito cammini di notte fuori dal marciapiede.

Secondo i tecnici di Infortunistica Consulting se il pedone marcia in direzione opposta a quella del transito dei mezzi, come previsto dal Codice della strada, resta la responsabilità esclusiva dell’automobile che lo investe.



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