Infortunistica Consulting : Insidie stradali: di chi è la responsabilità? Ogni volta in cui la causa di un incidente è la strada e il suo cattivo stato di manutenzione è possibile valutare gli estremi di una azione legale contro l’amministrazione titolare del suolo pubblico in questione. Non si tratta però di una causa dall’esito scontato. Anzi. Di recente le maglie dei risarcimenti sono state ristrette dalla giurisprudenza della Cassazione. Questo perché, se è vero che gli enti pubblici sono tenuti a garantire la sicurezza delle strade e del loro rivestimento (l’asfalto), è anche vero che gli automobilisti devono fare la loro parte: non possono cioè guidare distratti. Laddove quindi il pericolo sia facilmente visibile, come nel caso di una buca stradale vistosa, non è possibile rivendicare alcun indennizzo: peggio è per il conducente che non ha guardato bene dove metteva le ruote o non ha rallentato, in modo da limitare i danni, in presenza di una via in evidente stato di dissesto. Le cosiddette insidie stradali, quelle che invece danno diritto al risarcimento, si verificano solo in presenza di situazioni di pericolo occulto, non facilmente evitabile dal conducente pur usando la normale diligenza. Si pensi a una buca molto profonda ricolma d’acqua o coperta da foglie, posta ai margini della strada, in un luogo ove l’illuminazione pubblica scarseggia.
I termini legali : Infortunistica Consulting Quanto abbiamo detto, tradotto in termini legali, comporta che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia «opera anche per la pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno». La pubblica amministrazione è esente da colpa – e quindi non deve risarcire nulla – se dimostra che l’evento è stato determinato da cause esterne alla sua sfera (ossia create da terzi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione». Perde quindi la causa contro il Comune l’automobilista che dichiara di essere scivolato su una chiazza d’olio fresca. Se la macchia presente sul manto stradale, che è causa dell’incidente, si è appena formata, l’ente preposto alla sua manutenzione non può avere alcuna colpa non avendo avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo in tempi brevi. Solo le macchie che insistono sull’asfalto da più giorni possono consentire di ottenere un risarcimento.