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Infortunio sul lavoro, quando è possibile ottenere il danno differenziale.

I criteri di liquidazione del danno iatrogeno differenziale subito dalla vittima che abbia ricevuto un indennizzo dall’INAIL (Cass. n. 26117/2021)

infortunio sul lavoro

Cos'è il danno differenziale?

Il danno differenziale è quella quota parte di risarcimento del danno non patrimoniale non ricoperta nell'indennizzo INAIL.

L'erogazione dell'indennizzo previsto in caso d'infortunio sul lavoro a carico dell'INAIL, non copre infatti ogni pregiudizio che il danneggiato ha subito a tale titolo.

La giurisprudenza in merito riconosce il diritto del lavoratore infortunato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno patito, ovvero, il diritto a chiedere al proprio datore di lavoro il risarcimento della parte di danno non coperto dall'INAIL.


Infortunio sul lavoro: cosa comprende l’indennizzo INAIL

Nel caso di infortunio sul lavoro a cui non consegua la morte, l'INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:

  1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% ed in forma di rendita per le invalidità superiori;

  2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro; tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b) d.lgs. 38/2000);

  3. eroga un’indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);

  4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. 1124/1965).

Da quanto sopra emerge che l’INAIL non indennizza:

  1. il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale,

  2. il danno biologico temporaneo, non effettua la "personalizzazione" in relazione alla specificità del caso concreto.

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Il meccanismo di calcolo del danno differenziale:

Per comprendere come effettuare il calcolo del danno differenziale – ossia il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile – occorre distinguere diverse ipotesi.


1) Se l'INAIL ha corrisposto al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo: va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. 9112/2019; Cass. 13222/2015).


2) Se l'INAIL ha costituito in favore del danneggiato una rendita, è necessario:

  • a) determinare la quota destinata al ristoro del danno biologico,

  • b) e separarla da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

La quota relativa al danno biologico va detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale; la quota per l’incapacità lavorativa va sottratta dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente.

La rendita matura di mese in mese, quindi, il diffalco con riferimento al danno biologico deve avvenire:

  1. sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;

  2. capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 5607/2017; Cass. Ord. 26913/2016; Cass. Ord. 17407/2016);

  3. Ambedue le operazioni vanno effettuate sulla quota-parte della rendita relativa al danno che si intende liquidare; in altre parole, la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro.

Per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può essere ridotto il risarcimento:

  • del danno biologico temporaneo,

  • del danno morale

  • e della "personalizzazione" del danno biologico permanente.

Infatti, tali poste di danno, come già detto, non sono risarcite dall’INAIL.

Invece, non pongono problemi per il calcolo del danno differenziale i crediti relativi all’inabilità temporanea al lavoro e per le spese mediche, perché tali pregiudizi sono integralmente ristorati dall'INAIL.

Fa eccezione il caso in cui la vittima dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti rispetto a quelli indennizzati dall'assicuratore sociale (si pensi alla perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario o alle spese mediche non indennizzate dall'ente).

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