top of page
Infortunistica stradale a rovigo.jpg

News e approfondimenti

Danno esistenziale e danno morale.

  • Immagine del redattore: Bozzolan Alessandro
    Bozzolan Alessandro
  • 30 apr 2024
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 26 lug 2024

Infortunistica Consulting: Per risarcire il danno esistenziale e il danno morale non basta la tabella ai fini del calcolo delle somme dovute a ristoro del pregiudizio subito dalla vittima.

danno esistenziale

La Terza Sezione della Cassazione, con sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 chiarisce che il danno esistenziale e il danno morale meritano una valutazione autonoma rispetto al danno biologico, e ribadisce l’incongruità di una mera valutazione tabellare ai fini del calcolo delle somme dovute a ristoro del pregiudizio subito dalla vittima.

Inoltre, secondo i nostri esperti di Infortunistica Stradale, appesantire soltanto il punto di base indicato nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica non permette, infatti, di considerare la perdita delle qualità della vita del soggetto gravemente leso e tutte le componenti psichiche e spirituali del dolore umano.


Il fatto

Un giovane di 33 anni, istruttore di volo libero in procinto di aprire una apposita scuola e l’attività commerciale accessoria, camminava all’interno di un padiglione della fiera campionaria della sua città quando, a causa di una imprudente manovra del conducente di un veicolo industriale ivi presente, veniva da esso travolto e schiacciato dal mezzo, subendo gravissime lesioni personali.

Agiva pertanto in giudizio contro la società proprietaria del veicolo e la relativa compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni subiti nella circostanza.

Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, pur essendosi riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente, l’attore si vedeva assegnare a titolo di risarcimento del danno una somma ritenuta del tutto insufficiente ad assicurare un ristoro integrale dell’enorme pregiudizio patito.

Ricorreva pertanto in Cassazione, lamentando anzitutto il mancato riconoscimento di una somma di denaro a titolo di danno patrimoniale futuro (determinato dalla perdita totale della capacità produttiva), nonché l’omesso ristoro dei danni esistenziali, morali, estetici e sessuali a lui occorsi.


Danno Morale, la decisione

La domanda del ricorrente è stata accolta dalla Suprema Corte; molto interessanti appaiono, in sentenza, le argomentazioni utilizzate dai giudici di legittimità al fine di giustificare l’accoglimento delle istanze del giovane istruttore di volo, soprattutto in tema di danno esistenziale e di danno morale.

Quanto alla prima delle due tipologie di danno non patrimoniale (l’esistenziale, appunto), la vittima dell’infortunio aveva infatti dedotto l’error in iudicando dei giudici di merito, individuato nella parte di motivazione che escludeva la valutazione autonoma del danno esistenziale, essendosi applicate erroneamente, a detta del ricorrente, le puntualizzazioni operate in proposito dalle note Sentenze di San Martino del 2008 delle Sezioni Unite (sentenze nn. 26972-26975/08).

Quanto al danno morale, invece, ne veniva contestata la non corretta liquidazione, sbrigativamente liquidato nella sentenza della Corte di appello come “sofferenza soggettiva da considerare congiuntamente al danno biologico”, e per la quale voce era stato applicato meramente un appesantimento del punto standard tabellare, senza considerarlo come autonomamente rilevante.

Ebbene, i Supremi giudici, nel decidere di riformare la decisione dei giudici di merito, hanno rilevato come, nella fattispecie, la corte di appello abbia “reso un omaggio ai dicta delle sezioni unite del 2008”, ma sia poi pervenuta:

“ad una liquidazione incongrua e iniqua del danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali rilevanti e morali di sofferenza e dolore”, dichiarando la pronuncia della corte territoriale “errata in punto di diritto e illogica in punto di carenza motivazionale”.

Sul mancato riconoscimento del danno esistenziale, infatti, gli ermellini hanno con divisibilmente evidenziato come per garantire un ristoro che tenga conto anche degli aspetti dinamici e interrelazionali del pregiudizio sia del tutto incongruo il ricorso alla mera valutazione tabellare: errore, questo, segnalato purtroppo nella pronuncia della corte di appello.

Appesantire il punto base non è dunque sufficiente, secondo la Suprema Corte, laddove si tratti di considerare la perdita delle qualità della vita della vittima di gravissime lesioni personali, la quale “vive solo attingendo alla solidarietà dei suoi cari, degli amici, dei volontari, ma che certamente possono dare un aiuto alla sopravvivenza, ma non già a rimuovere la perdita di quelle qualità personali e di partecipazione che sono chiaramente descritte nell’art. 3 della Costituzione repubblicana”.

Risarcire il danno esistenziale quale voce autonoma, pertanto, non solo non significa affatto duplicare le voci di ristoro e, soprattutto, le poste risarcitorie,

bensì permette di riconoscere il diritto del macroleso a ricevere un equo ristoro per la perdita della sua dignità di persona e del proprio diritto ad una vita attiva.

Fondate, altresì, sono apparse le censure espresse in punto di danno morale, “sbrigativamente liquidato”, come sopra già accennato, “come sofferenza soggettiva da considerare congiuntamente al danno biologico”.

Come rilevato dalla Cassazione, infatti, nella vicenda in commento i principi delle sentenze di San Martino del 2008 sono stati del tutto “trascurati e negletti, in considerazione della circostanziata descrizione delle drammatiche condizioni di vita” della vittima, “che potrà avere un grande cuore e un grande coraggio di sopravvivenza, ma che vive solo se costantemente assistito, curato, medicato, operato”.

Per tali ragioni, così conclude la Suprema Corte:

“tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam”.

Al contrario, nel liquidare le somme da riconoscersi al giovane istruttore di volo, la corte di appello aveva (non correttamente) riconosciuto per il danno morale soltanto un appesantimento del punto standard tabellare pari al 25%, considerando in particolare il danno conseguito alla perdita dei rapporti sessuali, riconoscendo una somma troppo esigua rispetto alla privazione subita, meritevole di autonomo e ben più consistente ristoro.

A completare il quadro, per inciso, la Cassazione ha accolto il ricorso anche con riferimento all’esclusione (ritenuta ingiustificata) del danno biologico per la inabilità temporanea futura in relazione ai vari interventi chirurgici, necessari nel tempo per assicurare l’efficienza fisica e le funzioni vitali, contestando la scarsa sensibilità dei giudici di merito nel pervenire (come avrebbero dovuto) a una equa valutazione.

Da riconoscersi, infine, per la Suprema Corte (pena la violazione del principio del risarcimento integrale del danno subito dalla vittima), il danno patrimoniale futuro, determinato dalla perdita totale della capacità produttiva, atteso che il giovane era in procinto, prima dell’incidente, di avviare una scuola di volo, con attività commerciale accessoria.


Il motivo è stato ritenuto meritevole di accoglimento, essendo stato dedotto e provato “il pregiudizio al diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, di soggetto che propone una attività imprenditoriale lecita che tuttavia esigeva la integrità psicofisica”.


Ora, tornando in particolare al danno esistenziale, va evidenziato come la Cassazione, proprio nel corso del vigente anno 2015, era tornata, con due apposite sentenze, a fornire dettagliate precisazioni e chiarimenti circa la corretta interpretazione da attribuire ai principi stabiliti dalle richiamate sentenze di San Martino del 2008.


E ciò, proprio per evitare il rischio che il danno non patrimoniale non venga liquidato nella sua integralità e completezza, e che si cada così nell’errore di dar vita a un vero e proprio “vuoto risarcitorio”.


Infortunistica Consulting è al tuo fianco per fornirti informazioni e assistenza in caso di incidente stradale.

Contattaci per una consulenza gratuita!


Telefono: 0425.1902188

numero verde incidenti

Per rimanere sempre aggiornato sulle novità del Codice della strada vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti


Prenota una consulenza gratuita
Ti ricontattiamo gratuitamente

Se hai subito un danno da incidente stradale, infortunio sul lavoro o un danno causato da un errore medico, puoi richiedere una valutazione gratuita in una delle nostre sedi fisiche. Prenota un appuntamento gratuito compilando il form e ottieni una valutazione dettagliata e trasparente di quanto hai diritto ad ottenere. La valutazione è gratuita e senza impegno. 

In alternativa, puoi contattarci telefonicamente o tramite WhatsApp cliccando sul relativo pulsante qui sotto.

Numero verde assistenza clienti

Ti contatteremo a questo numero di telefono.

bottom of page