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Concorso di colpa in caso di incidente stradale.

Il concorso di colpa viene definito tale nel momento in cui un sinistro è colpa di entrambi i conducenti e non in via esclusiva di uno solo di questi.


Il concorso di colpa in un incidente stradale è previsto dal secondo comma dell'articolo 2054 del Codice Civile, secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”


Come stabilire la colpa di un incidente stradale?

Quando c’è un incidente stradale, l’assicurazione di ciascuno degli automobilisti coinvolti riceve la cosiddetta “denuncia di sinistro” e, a meno che uno dei due conducenti non si assuma tutta la responsabilità, esegue le verifiche volte a rilevare eventuali colpe del proprio assicurato.

Questa analisi viene eseguita anche in presenza di un modulo CAI debitamente compilato, ossia il modulo di constatazione amichevole, il quale vincola i firmatari ma non già la compagnia.

Essa infatti può ben accertare se quanto dichiarato dai conducenti corrisponde a verità o meno .

Questa valutazione può chiudersi in quattro modi diversi:

  1. con riconoscimento della colpa all’altro automobilista: in tal caso si passa alla liquidazione del risarcimento al proprio assicurato,

  2. con riconoscimento della colpa al proprio assicurato: in tale ipotesi gli viene negato ogni indennizzo. L’interessato potrà difendersi solo davanti al giudice, avviando una causa volta a contestare la ricostruzione fatta dall’assicurazione,

  3. con riconoscimento di una parte di colpa a entrambi i conducenti: si avrà allora il cosiddetto concorso di colpa (con percentuali uguali o diverse di responsabilità a seconda dei casi). Ciò determina un risarcimento parziale proporzionale alla suddetta colpa. Ad esempio, se l’automobilista A viene ritenuto colpevole al 30% e l’automobilista B colpevole al 70%, su un complessivo danno di mille euro il primo otterrà solo 700 euro di indennizzo e il secondo solo 300,

  4. con impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro per mancanza di elementi certi: in tal caso si applica la norma del codice civile che stabilisce una responsabilità paritaria al 50%. L’effetto è identico al concorso di colpa, solo che, in questa ipotesi, vi si giunge in via presuntiva, perché non è stato possibile ricostruire la vicenda e non perché è stata effettivamente accertata una responsabilità concorrente.


Come stabilire l’ammontare del risarcimento?

A concorrere nella quantificazione del risarcimento non vi sono solo i danni all’auto, ma anche quelli fisici.

Per tutti i danni economici che non sono quantificabili tramite scontrini, certificati medici o del pronto soccorso è impossibile ottenere il risarcimento.

Per i danni non patrimoniali (danno biologico) esistono apposite tabelle che, in relazione all’invalidità riportata (anche se momentanea) e all’età del danneggiato, fissano un volume di risarcimento.


Quando c’è un concorso di colpa?

Una volta determinato l’ammontare dei danni al mezzo e di quelli alla persona, l’assicurazione (o, se c’è una causa in corso, il giudice) verifica se l’automobilista richiedente ha una parte di responsabilità nel sinistro e, in tal caso, applicando il concorso di colpa, diminuisce proporzionalmente il suo risarcimento.

La reciproca responsabilità può essere paritaria (in tal caso avremo un concorso di colpa al 50% ciascuno) o di grado diverso (in tal caso avremo percentuali diverse di volta in volta determinate come ad esempio: 60% e 40%; 75% e 25%; 85% e 15%; ecc.).

La valutazione è rimessa al singolo caso.

Vediamo ora quando ci può essere concorso di colpa.


Concorso di colpa sulla responsabilità dell’incidente:

Di certo l’ipotesi più classica di concorso di colpa è quando entrambi i conducenti violano una norma del codice della strada.

  1. Si pensi al caso di un conducente che passa col semaforo rosso e un altro, in evidente stato di ubriachezza, gli va addosso,

  2. Si pensi a chi si immette in una strada senza fermarsi allo stop scontrandosi con un’altra macchina in eccesso di velocità,

  3. Si pensi a chi guida con il cellulare e a chi, nello stesso tempo, procede contromano.


Concorso di colpa sull’entità del danno danno

Il concorso di colpa può anche non riguardare solo le norme sull’accertamento della responsabilità ma anche quelle volte a limitare l’entità dei danni.

Così si potrebbe avere il concorso quando un automobilista, pur nella totale ragione, non ha allacciato le cinture di sicurezza, riportando così dallo scontro più lesioni di quelle che avrebbe potuto subire se avesse rispettato la legge.

Si pensi anche al motociclista che non porta il casco.

In particolare, la circolazione in attenuate o precarie condizioni di sicurezza dei veicoli a motore è frequentemente riconosciuta quale concorso colposo del danneggiato, qualora tali circostanze siano legate al danno da nesso di causalità.

Ciò può riguardare:

  1. il mancato allacciamento della cintura di sicurezza,

  2. la circolazione su ciclomotore con a bordo un numero maggiore di persone rispetto a quanto consentito ,

  3. il mancato uso del casco protettivo su di un ciclomotore ,

  4. la partecipazione, come passeggero, ad una gara automobilistica clandestina .

In tali casi, la giurisprudenza richiede la prova che la presenza della cintura allacciata o del casco avrebbe evitato o attenuato il danno.

Ad esempio, se un motociclista cade e si rompe un braccio, non perché era senza casco si vedrà attribuire un concorso di colpa, visto che la lesione non ha interessato la testa.


La precedenza di fatto

Un apparente concorso di colpa, che però di solito si risolve nell’attribuzione della responsabilità a un solo conducente, si ha nel caso di mancato rispetto della precedenza. La regola, come noto, vuole che si faccia prima passare chi viene da destra.

Questo però non dà a quest’ultimo il diritto di occupare spavaldamente la strada se vede che un altro automobilista, non rispettando questa norma, vi si sta comunque immettendo.

Egli deve far comunque di tutto per evitare incidenti laddove prevedibili.

Per cui vige in questi casi la regola della “precedenza di fatto”: se chi viene da sinistra ha già occupato l’incrocio, quest’ultimo acquisisce la precedenza.


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