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Incidente con ragione ma polizza scaduta

Il danneggiato per incidente stradale, causato da un veicolo per il quale vige l’obbligo assicurativo, può comunque agire nei confronti dell’assicurazione del responsabile per il risarcimento del danno a prescindere che sia sprovvisto o meno della copertura Rc-auto.


Cosa rischia chi circola senza assicurazione e provoca un incidente?

Sicuramente, se la responsabilità del sinistro è di chi non è assicurato, questi non avrà comunque diritto al risarcimento, indipendentemente dal fatto che abbia regolarizzato o meno la Rc-auto: si tratta infatti, di un principio generale che regola la circolazione stradale.


Cosa succede invece nel caso opposto, ossia di incidente senza assicurazione ma con ragione?

Partiamo dalla tesi secondo cui l’automobilista privo di copertura assicurativa non ha diritto al risarcimento anche se non ha colpe nella determinazione del sinistro.

Né potrà rivolgersi ad altri soggetti come l’altro automobilista o al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

A rivedere il concetto ci ha pensato il giudice di Pace di Ischia, nella sentenza poi riformata in appello dalla citata pronuncia del Tribunale di Napoli n. 13893/14;

il Giudice di Pace Napoli, sez. Pozzuoli, nella sentenza n. 5553/15.

In queste pronunce si stabilisce che chi guida senza assicurazione e subisce un incidente per colpa altrui ha diritto ad essere risarcito: non dalla propria assicurazione (con la cosiddetta procedura dell’«indennizzo diretto»), ma da quella di controparte.

In particolare, il giudice di Pace di Napoli ha affermato che gli articoli 1227 del Codice civile (concorso colposo del creditore) e 193 del Codice della strada (obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile) non implicano che il danneggiato da incidente stradale, qualora il proprio veicolo sia sprovvisto di assicurazione, non possa richiedere il risarcimento danni al responsabile civile e alla sua compagnia assicurativa.


Incidente senza assicurazione ma con ragione: Cassazione

Ebbene, la Suprema Corte, in un recentissimo precedente – la sentenza n. 1179 del 2022 – ha sposato l’interpretazione favorevole all’automobilista senza Rc-auto, sancendo il suo diritto a vedersi rimborsare tanto i danni fisici che al mezzo.

I giudici partono dalla seguente premessa: l’articolo 144 del Codice delle assicurazioni stabilisce che il danneggiato per sinistro stradale, causato da un veicolo per il quale vige l’obbligo assicurativo, può comunque agire nei confronti dell’assicurazione del responsabile per il risarcimento del danno a prescindere che sia sprovvisto o meno della copertura Rc-auto.

Ebbene, il fatto che l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni imponga la copertura assicurativa per circolare, non toglie che il danneggiato, benché non assicurato al momento dell’incidente, abbia diritto al risarcimento.

Infatti la copertura assicurativa e il diritto al risarcimento si pongono su due piani diversi:

  1. la prima è una norma di carattere amministrativo che regola i rapporti tra privato e Stato,

  2. la seconda è una norma di carattere civile che regola i rapporti tra cittadini.


Riportiamo la massima della Suprema :

«Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l’obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all’esercizio dell’azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno»

Di certo, la pronuncia della Cassazione è un precedente più che autorevole per affermare che, in caso di incidente senza assicurazione ma con ragione, spetta il risarcimento.


Risarcimento al passeggero di auto senza assicurazione

Questi avrà sempre diritto ad essere risarcito.

La sua domanda però andrà presentata al Fondo di Garanzia Vittime per la Strada sull’apposito sito della Consap, come confermato dalla sentenza della Cassazione che abbiamo menzionato sopra.

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