
Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 c.c. e ss.
Ordinanza n. 21765/2019 Cassazione Civile – Sezione 3
Il caso riguardava la cessione di un credito verso la compagnia assicuratrice per il risarcimento a un danneggiato RCA, ceduto alla carrozzeria a titolo di pagamento per le prestazioni svolte.
La compagnia di assicurazione eccepiva la nullità del contratto di cessione di credito per violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario:
in tesi dell’assicurazione, la cessione del credito costituiva operazione di finanziamento posta in essere in assenza dei requisiti di legge
Ma la Suprema Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, osserva che la cessione del credito costituisce non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito.
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