La semplice contestazione della mancanza o della scadenza dell’omologazione non è sufficiente ad annullare la sanzione amministrativa.
Guida in stato di ebbrezza:
L’onere della prova contraria al buon funzionamento dell’etilometro è a carico dell’imputato e non è rilevante la mancata o scaduta omologazione dello strumento. Inutile dire che l’alcoltest NON funziona correttamente se non lo si riesce a dimostrare:
infatti la semplice contestazione della mancanza o della scadenza dell’omologazione non è sufficiente ad annullare la sanzione amministrativa o quella penale.
E al contrario necessario che il conducente fornisca una prova concreta del cattivo funzionamento.
In pratica bisogna provare vizi nella strumentazione tecnica o nell’esecuzione dell’aspirazione.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza .
La valutazione dell’incapacità del conducente di guidare al superamento non ammette prova contraria: il superamento del tasso soglia viene cioè sanzionato, senza possibilità per il conducente di dimostrare che era in grado di guidare e di controllare i propri riflessi.
Ciò significa che, quando la soglia è superata, l’automobilista è considerato in stato di ebbrezza a prescindere da ogni altra dimostrazione del conducente sulle sue reali condizioni psico-fisiche, eventualmente idonee a non costituire pericolo per gli utenti della strada.
Attendibilità dell'Alcoltest:
Quanto alla validità dell’alcoltest, la Corte di mostra di non avere dubbi in merito al suo funzionamento:
Il “palloncino” non sbaglia (quasi) mai.
Né rileva la mancata omologazione né l’identica rilevazione dei tassi alcolemici nel sangue.
Non è il difetto di omologazione a costituire vizio strumentale dell’alcoltest né la constatazione di altre mere irregolarità a privarne di fondamento gli esiti.
Per rimanere sempre aggiornato sulle novità del Codice della strada vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti