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Etilometro con taratura scaduta

La semplice contestazione della mancanza o della scadenza dell’omologazione non è sufficiente ad annullare la sanzione amministrativa.



Guida in stato di ebbrezza:

L’onere della prova contraria al buon funzionamento dell’etilometro è a carico dell’imputato e non è rilevante la mancata o scaduta omologazione dello strumento. Inutile dire che l’alcoltest NON funziona correttamente se non lo si riesce a dimostrare:

infatti la semplice contestazione della mancanza o della scadenza dell’omologazione non è sufficiente ad annullare la sanzione amministrativa o quella penale.

E al contrario necessario che il conducente fornisca una prova concreta del cattivo funzionamento.

In pratica bisogna provare vizi nella strumentazione tecnica o nell’esecuzione dell’aspirazione.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza .

La valutazione dell’incapacità del conducente di guidare al superamento non ammette prova contraria: il superamento del tasso soglia viene cioè sanzionato, senza possibilità per il conducente di dimostrare che era in grado di guidare e di controllare i propri riflessi.

Ciò significa che, quando la soglia è superata, l’automobilista è considerato in stato di ebbrezza a prescindere da ogni altra dimostrazione del conducente sulle sue reali condizioni psico-fisiche, eventualmente idonee a non costituire pericolo per gli utenti della strada.

Attendibilità dell'Alcoltest:

Quanto alla validità dell’alcoltest, la Corte di mostra di non avere dubbi in merito al suo funzionamento:

Il “palloncino” non sbaglia (quasi) mai.

Né rileva la mancata omologazione né l’identica rilevazione dei tassi alcolemici nel sangue.

Non è il difetto di omologazione a costituire vizio strumentale dell’alcoltest né la constatazione di altre mere irregolarità a privarne di fondamento gli esiti.

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