Per prima cosa occorre capire cosa è il danno biologico spiega Infortunistica Consulting
Definiamo danno biologico “la lesione dell’integrità psico-fisica della persona”. Questa tipologia di danno, cui consegue normalmente un risarcimento per lesioni personali, può essere cagionata da vari fatti ed eventi.
In questi casi, comunque, non è facilissimo fare una valutazione puntuale del danno biologico che provoca invalidità al danneggiato. Occorre attenersi a criteri di liquidazione di fonte giurisprudenziale, che si basano sulle tabelle redatte presso i principali tribunali (Roma, ma soprattutto Milano).
I criteri stabiliti da fonte legislativa riguardano invece il danno biologico relativo alle lesioni micropermanenti.
Cosa sono le lesioni micropermanenti? Quelle che vengono definite micropermanenti sono lesioni lievi, che comportano un risarcimento per lesioni personali di importo limitato, e provocano un’invalidità permanente classificabile tra uno e nove punti di invalidità in base alle tabelle del danno biologico. Le lesioni micropermanenti danno diritto al risarcimento del danno per la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica. Se a causare la lesione micropermanente è stato un sinistro stradale, si può richiedere risarcimento direttamente alla propria assicurazione (tramite la procedura di indennizzo diretto). Bisogna però tenere conto che il risarcimento del danno biologico non può essere liquidato qualora le lesioni non possano essere accertate da un esame clinico strumentale obiettivo.
Lesioni macropermanenti ll risarcimento del danno alla persona viene liquidato soprattutto, ed in maniera più esaustiva, per quelle che vengono definite lesioni macropermanenti o gravi. Rientrano in questa casistica tutte le lesioni con un punteggio di invalidità permanente superiore ai 9 punti Per il calcolo del risarcimento per lesioni personali inerente a questa tipologia di danno, si utilizzano le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
In conclusione: Se l’invalidità permanente è inferiore al 9% (micropermanenti) si useranno le tabelle di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005). Se invece è superiore, si useranno le tabelle del Tribunale di Milano. In tutti i casi, sarà l'esperienza e la perseveranza del tuo patrocinatore a fare la differenza.