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UTILIZZO DI VIDEOCAMERE “DASH CAM” SUGLI AUTOVEICOLI: E’ LECITO?


Montare una “dash cam” su un veicolo consente di registrare per fini personali quanto succede sulla strada sia per esigenze di sicurezza sia per tutelarsi; infatti, disporre di un video di quanto accaduto consente una ricostruzione fedele della realtà, dunque una protezione personale sia sul piano civile (per eventuali richieste di risarcimento danni), che su quello penale (lesioni personali stradali, omicidio stradale) ma anche amministrativo (sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie).

Inoltre, può essere d’aiuto come testimonianza anche ad eventuali terzi nel caso in cui vengano filmati eventuali incidenti spiega Infortunistica Consulting.

Tuttavia, non è chiaro se questo interesse possa prevalere sul diritto alla privacy e al trattamento dei dati personali.

Per tentare di dare una prima risposta al quesito, occorre innanzitutto analizzare l’art. 6 del Regolamento UE 2016/579 che così recita:

“Liceità del trattamento.

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.”. Con tale disposizione di legge si stabiliscono le condizioni per cui un dato trattamento possa essere considerato lecito.

La lettera f) è riconducibile caso in esame, in quanto la finalità delle videoriprese è rivolta al perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, ossia alla difesa in eventuali giudizi conseguenti a sinistri stradali ad esempio.

Dunque, possiamo comprendere fin da subito come il nostro ordinamento consenta questo tipo di trattamento, tuttavia occorre certamente adottare i dovuti accorgimenti in modo da non ledere interessi o diritti e libertà fondamentali di chi viene ripreso.

Infortunistica Consulting - In conclusione:

dall’analisi e valutazione della normativa relativa al trattamento dei dati personali sembrerebbe possibile affermare che l’utilizzo di una “dash cam” (Telecamera Difesa Automobilista) da parte di persone fisiche, per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale, è consentito durante la circolazione sulle strade, sia perché non viene escluso esplicitamente dal campo di applicazione del Codice Privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 sia perché, in particolare ex art. 6, la raccolta dei dati persegue un interesse legittimo, il cui raggiungimento, con le suddette cautele, pare non determinare una violazione della privacy.

Inoltre, tali filmati potranno essere utilizzati nel processo con valore di piena prova purché la parte contro la quale viene prodotta non se ne disconosca la conformità in modo chiaro, circostanziato ed esplicito.

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