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Polizza auto non intestata al proprietario.

Aggiornamento: 17 apr

Si può intestare la polizza auto a una persona diversa dal titolare dell’automobile?


rc auto

  • È possibile assicurare un’auto non di proprietà?

  • Che succede in caso di proprietario diverso dall’intestatario dell’assicurazione?

  • L’assicurazione sul conducente risponde anche se alla guida non c'è il proprietario?

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza in merito, innanzitutto è possibile assicurare a proprio nome l’auto intestata a una persona diversa?


L’articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento l’assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione stradale – non indica quali sono i destinatari di questo obbligo.

La norma si limita a imporre che i veicoli a motore:

non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile prevista dall’articolo 2054 del Codice civile.

Il riferimento a questa disposizione fa ritenere che siano obbligati a stipulare l’assicurazione tutti i soggetti che la legge indica quali presunti responsabili di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo, ossia il proprietario, il conducente, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, in pratica, coloro che indipendentemente dall’intestazione del veicolo, lo pongono in circolazione.


Pertanto è possibile stipulare una polizza assicurativa rc-auto a proprio nome anche se il veicolo non è di proprietà.


La tesi è confermata dalla disposizione di cui all’articolo 193 del Codice della strada che prevede la sanzione amministrativa da 687,75 euro a 2.754,15 euro per «chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione».


L’assicurazione prevede infatti la possibilità di firmare la polizza per conto, cioè nell’interesse, di un’altra persona, in questo caso per conto del proprietario dell’auto.

Ad esempio, un genitore può essere contraente dell’assicurazione rc-auto che copre la moto di proprietà del figlio.

  • Importante:

Nel contratto con l’assicurazione dovranno essere indicate le generalità dell’intestatario del veicolo, sulla base della residenza del quale verrà determinato il costo della copertura.



Polizza auto diversa dal proprietario

Il contraente è tenuto al pagamento dei premi assicurativi e a comunicare alla compagnia le informazioni relative al rischio assicurato di cui sia a conoscenza (ad esempio: cambiamento di residenza del proprietario, avviso di incidente ecc.).

Tuttavia la classe bonus‐malus indicata sull’attestato di rischio si deve per forza riferire al proprietario del veicolo e non al contraente.

Quanto alla conservazione della classe di merito, si precisa che l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private con la circolare numero 502/D del 25 marzo 2003, ha disposto che:

l’attestato sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura del proprietario, sia utilizzabile, in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da parte del precedente contraente, da altro contraente ovvero dallo stesso proprietario.

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