Infortunio in itinere: la rendita INAIL va detratta dal risarcimento? Guida 2026
- 3 apr
- Tempo di lettura: 4 min
Subire un incidente mentre si va al lavoro non significa affrontare solo il dolore fisico, ma anche entrare in un percorso spesso complesso tra pratiche INAIL, assicurazioni e richieste di risarcimento. In questi casi, la domanda più frequente è sempre la stessa: la somma riconosciuta dall’INAIL si aggiunge al risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro, oppure viene sottratta?
La risposta, oggi, è chiara in linea generale, ma richiede attenzione nel calcolo concreto.

Che cos’è l’infortunio in itinere
Per infortunio in itinere si intende l’infortunio che si verifica durante il normale tragitto tra casa e lavoro, tra due luoghi di lavoro oppure nel percorso tra il luogo di lavoro e quello in cui si consumano abitualmente i pasti, se non esiste una mensa aziendale.
La tutela può operare anche quando il lavoratore usa un mezzo privato, ma solo se il suo utilizzo è realmente necessitato.
Sono inoltre escluse dalla copertura le ipotesi direttamente collegate ad abuso di alcol o stupefacenti, nonché i casi di guida senza la prescritta abilitazione.
Le deviazioni e le interruzioni del percorso non fanno perdere automaticamente la tutela, ma devono essere giustificate da esigenze oggettive, essenziali e non rinviabili.
In altre parole, il collegamento con il lavoro deve restare concreto e riconoscibile.
Rendita INAIL e risarcimento: si sommano oppure no?
Il punto centrale è questo: se l’INAIL riconosce una rendita per l’invalidità permanente derivante da un infortunio in itinere, quella somma non si cumula liberamente con il risarcimento civile dovuto dal responsabile del danno.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12566 del 22 maggio 2018, hanno affermato che la rendita INAIL va detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto allo stesso titolo, perché serve già a compensare, almeno in parte, il medesimo pregiudizio.
Resta però salvo il diritto del lavoratore di chiedere l’eventuale differenza tra danno subìto e danno indennizzato.
Come si calcola davvero nel 2026
Qui c’è il passaggio più importante da spiegare bene al lettore. Non è corretto dire che “si toglie tutto quello che paga l’INAIL dal totale del risarcimento”.
La giurisprudenza successiva ha precisato che il confronto deve avvenire tra voci davvero corrispondenti.
La Cassazione, nel 2023, ha parlato espressamente di poste identiche: in sostanza, si sottrae dal risarcimento solo ciò che l’INAIL ha già indennizzato con riferimento a quella stessa specifica tipologia di danno.
Infortunio in itinere: quali voci di danno contano davvero
Questo significa che, nel caso di infortunio in itinere, non tutte le componenti del danno civilistico vengono assorbite dalla prestazione INAIL.
La ricostruzione della giurisprudenza di legittimità chiarisce che, nel calcolo del danno differenziale, occorre distinguere il danno patrimoniale dal danno non patrimoniale e, dentro quest’ultimo, separare le voci che restano fuori dalla copertura INAIL.
Tra quelle generalmente indicate come estranee alla copertura figurano il danno morale e il danno biologico temporaneo.
Tabella pratica: cosa viene detratto e cosa no
Voce di danno | In linea generale, coperta da INAIL | Può essere detratta dal risarcimento civile |
Danno biologico permanente | Sì | Sì, per la quota corrispondente |
Danno patrimoniale legato alla capacità lavorativa | Sì | Sì, per la quota corrispondente |
Danno morale | No, in linea generale | No |
Danno biologico temporaneo | No, in linea generale | No |
Danno differenziale residuo | Non integralmente | Resta azionabile contro il responsabile |
La logica della tabella è semplice: il lavoratore non può essere risarcito due volte per la stessa identica perdita, ma non perde affatto il diritto a chiedere ciò che l’INAIL non ha coperto o ha coperto solo in parte.
Perché non perdi il diritto al risarcimento
Molti pensano che, una volta ottenuta la rendita INAIL, non sia più possibile chiedere altro. Non è così. Il punto corretto è un altro: bisogna verificare se il danno civilistico complessivo sia superiore all’indennizzo già riconosciuto.
Quando questo accade, il lavoratore può agire per il cosiddetto danno differenziale, cioè per la parte di danno rimasta scoperta dopo il corretto confronto tra le voci indennizzate dall’INAIL e quelle risarcibili secondo i criteri civilistici.
FAQ – Domande frequenti su Infortunio in itinere
Se faccio una deviazione durante il tragitto, sono ancora coperto?
Non sempre. La tutela resta possibile quando la deviazione o l’interruzione è necessitata da ragioni oggettive, essenziali o improrogabili. Se invece la sosta dipende da un’esigenza personale del tutto scollegata dal lavoro, la copertura può venire meno.
L’uso dell’auto privata è sempre coperto?
No. L’uso del mezzo privato è tutelato quando è necessitato, ad esempio per l’assenza di mezzi pubblici adeguati o per l’incompatibilità concreta tra orari dei trasporti e orari di lavoro.
La rendita INAIL si aggiunge sempre al risarcimento dell’assicurazione?
No. In caso di infortunio in itinere, la Cassazione ha chiarito che la rendita per l’inabilità permanente va detratta dal risarcimento dovuto allo stesso titolo, evitando duplicazioni.
Posso chiedere comunque altri danni oltre a quanto riconosciuto dall’INAIL?
Sì, ma va verificato il caso concreto. Il lavoratore può chiedere l’eventuale danno differenziale e, in linea generale, le voci non coperte dalla tutela INAIL secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Cosa devo fare subito dopo l’incidente?
È fondamentale informare tempestivamente il datore di lavoro e fare in modo che il certificato medico descriva correttamente l’accaduto, così da consentire l’apertura e la gestione corretta della pratica INAIL.
Conclusione
L’infortunio in itinere resta una materia delicata, perché mette insieme tutela INAIL, responsabilità civile e corretto calcolo del danno.
Oggi la domanda non è più soltanto se la rendita INAIL vada sottratta, ma da quali voci di danno vada effettivamente sottratta.
Ed è proprio qui che si gioca la differenza tra una liquidazione frettolosa e una tutela completa del lavoratore.

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