Non esistono categorie generali di soggetti esclusi, a priori, dalla possibilità di testimoniare, la legge quindi ammette, in generale, anche la testimonianza del passeggero, del marito, della moglie, del figlio, di qualsiasi parente o amico, ma con le dovute eccezioni.
Se si è vittima di un incidente stradale con dinamica poco chiara, solo grazie alla prova testimoniale (ossia alle dichiarazioni di una persona presente sul luogo del sinistro che possa affermare quanto visto in prima persona) si può ottenere il risarcimento che spetta.
Ecco che allora la domanda sorge spontanea:
Il passeggero può testimoniare in un incidente stradale o si trova in una situazione di conflitto di interesse?
In questo articolo, i nostri esperti di Infortunistica Stradale provano a fare un po' di chiarezza.
Divieto di testimonianza in ambito civile:
Non esistono categorie generali di soggetti esclusi, a priori, dalla possibilità di testimoniare. La legge quindi ammette, in generale, anche la testimonianza del marito, della moglie, del figlio, di qualsiasi parente o amico.
L’unico limite alla prova testimoniale è contenuto all’articolo 246 del Codice di procedura civile a norma del quale «non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio».
Questo interesse non deve essere inteso come interesse di natura economica (quale potrebbe essere, ad esempio, quello della moglie a che il marito vinca la causa e ottenga la riparazione dell’auto che magari anche lei usa).
Un trasportato a bordo con lesioni può testimoniare in un incidente stradale?
Circa la capacità di testimoniare del cosiddetto «terzo trasportato», ossia il passeggero all’interno di un’auto – sia che questi si trovasse sul sedile anteriore che su quelli posteriori – la giurisprudenza sembra distinguere due ipotesi:
-quella in cui il passeggero abbia riportato ferite e quindi abbia interesse ad agire anch’egli contro l’assicurazione;
-quella in cui il passeggero non abbia subito alcun danno per cui il giudizio attiene unicamente ai danni al veicolo e/o al conducente.
Nel primo caso, secondo la Cassazione, la vittima di un sinistro non può testimoniare, essendo portatrice di un interesse processuale all’esito della lite: essa infatti può sempre agire a difesa di un proprio diritto, quello cioè al risarcimento del danno in favore di sé stessa.
Inoltre il fatto che il passeggero sia già stato risarcito dall’assicurazione non cambia nulla: questi non può comunque essere sentito come testimone.
Ed il trasportato che non ha subito lesioni?
Egli può essere sempre sentito come testimone nella causa intentata dal conducente, in quanto non ha alcun interesse diretto.
Come chiarito dalla Cassazione, dopo l’incidente stradale, anche il trasportato sul veicolo può testimoniare a favore del conducente sulla dinamica del sinistro: l’attendibilità di un teste, infatti, può essere valutata soltanto ex post mentre non ci sono categorie di soggetti escluse a priori dalla capacità di deporre.
Quando il terzo trasportato può essere testimone?
Ricapitolando la possibilità di testimoniare del cosiddetto “terzo trasportato” (ossia il passeggero) è legata all’eventuale interesse di questi ad agire, per proprio conto, per il risarcimento.
Ragion per cui, se il passeggero è ferito, avendo diritto al pagamento dei danni subiti dall’assicurazione, non può testimoniare (e ciò vale anche se ha già ottenuto ciò che gli spetta).
Viceversa, quando i danni riguardano solo l’auto e/o il conducente, il passeggero che non è vittima del sinistro può testimoniare.
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