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Ciclista cade a causa di una buca stradale

Il risarcimento danni al ciclista che cade per una buca sulla strada è facilitato dal fatto che l' Ente proprietario della strada, per esimersi dal pagare, deve dimostrare la propria assenza di responsabilità, cosa non sempre facile.


Nel caso dei ciclisti, la giurisprudenza sembra adottare un criterio meno rigoroso di quello applicato nei casi di caduta in buche di pedoni o di motociclisti: per costoro il risarcimento è spesso escluso (o ridotto per concorso di colpa), perché gioca un ruolo determinante il rimprovero di mancanza di diligenza, prudenza e attenzione richieste a chi percorre la strada.

Una recente sentenza ha invece riconosciuto il pieno diritto al risarcimento dei danni ad un ciclista che era caduto in una buca non visibile perché ricoperta di foglie che il Comune non aveva provveduto a segnalare.


Vediamo di fare un po' di chiarezza:

  • La responsabilità del Comune

Il Comune ha un potere di controllo sulla cosa e un correlativo dovere di custodia sancito espressamente dalla legge: dunque, deve sorvegliarla e mantenerla in condizioni adeguate alla percorribilità degli utenti, tra i quali figurano anche i ciclisti.

La responsabilità del Comune per i danni cagionati dalle cose in custodia, e dunque dalla strada che gestisce, si presume: il danneggiato, cioè il ciclista caduto, potrà limitarsi a provare l’episodio, indicando il tratto ove è avvenuto il sinistro (meglio se producendo documentazione fotografica che ritrae le condizioni della strada e lo stato dei luoghi) e documentando le lesioni che ha riportato in conseguenza della caduta.

  • Quando il Comune non paga i danni

La giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che

«non spetta al danneggiato dare la prova dell’insidia o del trabocchetto, e in particolare dell’anomalia della strada»:

al contrario, è il proprietario che deve

«dare la c.d. prova liberatoria, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto».

A questo punto, per esimersi dalla sua responsabilità presunta, sarà il Comune a dover fornire la prova del caso fortuito: dovrà dimostrare che l’evento è avvenuto per fattori eccezionali e imprevedibili e, in tal caso, riuscirà a liberarsi dalla sua responsabilità risarcitoria e non dovrà pagare al ciclista i danni derivati dalla caduta. Non è una prova facile e, infatti, nella maggioranza dei casi, quando avviene un incidente in bici per buca risarcisce il Comune.

  • Quando il ciclista è corresponsabile

Se il Comune chiamato in causa riesce a dimostrare che il ciclista percorreva la strada a velocità troppo elevata, il risarcimento sarà ridotto in quanto si riterrà che egli stesso ha contribuito alla verificazione dell’incidente: quanto maggiore sarà il suo contributo causale accertato nella produzione del sinistro, tanto più sarà abbattuta la percentuale dei danni risarcibili. Infatti, il comportamento imprudente del ciclista stesso è considerato una concausa dell’incidente.

  • In conclusione

Vediamo in fine quali sono i criteri da considerare in caso di risarcimento danni per la caduta del ciclista.

Anche la grandezza della buca incide su questa valutazione: una buca ampia, estesa e profonda risulta più facilmente percepibile, ed evitabile, da chi percorre la strada a velocità moderata, a differenza di una buca di piccole dimensioni o nascosta dalla vegetazione presente sulla strada, per la quale la responsabilità è ricade interamente sul Comune che non le rimuove e non segnala l'insidia.


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