In caso di incidente ciclista, la legge italiana presume la responsabilità dell’automobilista ai sensi dell’art. 2054 c.c., salvo prova rigorosa di una manovra imprevedibile del ciclista. Sorpasso troppo vicino, distanza laterale insufficiente e dinamica incerta portano quasi sempre alla colpa del conducente dell’auto. Il ciclista, utente vulnerabile, ha diritto a un risarcimento pieno e tutelato.