Errore medico: paga la struttura o il dottore? Guida alla responsabilità e al risarcimento
Un intervento riuscito male, una diagnosi tardiva, una terapia sbagliata, un’infezione contratta durante il ricovero. Quando un danno alla salute nasce dentro un percorso di cura, la prima domanda è spesso la più concreta: chi deve risarcire, l’ospedale o il medico?
La risposta non è sempre intuitiva. La Legge Gelli-Bianco, cioè la legge n. 24/2017, ha chiarito una distinzione centrale: la responsabilità della struttura sanitaria segue regole diverse da quella del singolo professionista.
Capire questa differenza serve per tre ragioni:
individuare il soggetto contro cui agire;
rispettare i termini di prescrizione;
raccogliere le prove utili prima di avviare una richiesta di risarcimento.
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto. In materia di responsabilità sanitaria, ogni dettaglio clinico e documentale può cambiare la valutazione.

1. Ricostruisci dove è avvenuto il danno
Il primo passaggio è capire in quale contesto si è verificato l’errore medico.
La responsabilità cambia se la prestazione è stata resa:
in un ospedale pubblico;
in una clinica privata;
in una struttura convenzionata;
in un ambulatorio;
da un medico libero professionista scelto direttamente dal paziente;
in regime intramoenia, cioè all’interno della struttura ma con attività libero-professionale.
Questa distinzione non è solo formale. Serve a capire se la richiesta di risarcimento va indirizzata principalmente alla struttura, al medico, oppure a entrambi.
Nella maggior parte dei casi in cui il paziente si rivolge a una struttura sanitaria, pubblica o privata, il rapporto principale nasce con la struttura. Questo vale anche quando il danno dipende materialmente dalla condotta di un medico, di un infermiere o di altro personale sanitario.
La struttura, infatti, non risponde solo delle proprie carenze organizzative. Può rispondere anche dell’operato dei professionisti di cui si avvale.
Esempi frequenti:
diagnosi errata durante un accesso in pronto soccorso;
complicanza chirurgica non gestita correttamente;
dimissioni premature;
infezione correlata all’assistenza;
ritardo nell’esecuzione di esami necessari;
mancato monitoraggio del paziente ricoverato.
In questi casi, il paziente dovrà domandarsi non solo “chi ha sbagliato”, ma anche “chi aveva il dovere di garantire una prestazione sanitaria corretta e sicura”.
2. Distingui la responsabilità della struttura da quella dell'errore medico
La Legge Gelli-Bianco ha tracciato una linea netta tra due forme di responsabilità civile.
Da un lato c’è la responsabilità della struttura sanitaria, che di regola è di tipo contrattuale.
Dall’altro c’è la responsabilità del singolo medico o professionista sanitario, che nella maggior parte dei casi è di tipo extracontrattuale, salvo che abbia assunto direttamente un obbligo verso il paziente.
Questa differenza incide su due aspetti decisivi:
il termine entro cui agire;
l’onere della prova, cioè cosa deve dimostrare chi chiede il risarcimento.
La struttura sanitaria risponde di solito a titolo contrattuale
Quando una persona viene accettata, visitata, ricoverata o curata in una struttura, si crea un rapporto giuridico con quella struttura.
La struttura deve garantire una prestazione sanitaria corretta. Questo non significa promettere la guarigione, perché la medicina non assicura sempre un risultato certo. Significa però dover rispettare standard professionali, organizzativi e assistenziali adeguati.
La struttura può rispondere, per esempio, per:
errore del personale medico;
errore del personale infermieristico;
carenze di organizzazione;
scarsa igiene;
mancata informazione al paziente;
perdita o incompletezza della documentazione clinica;
attrezzature non adeguate;
ritardi evitabili nella diagnosi o nella cura.
Se il paziente agisce contro la struttura, dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto di cura, il danno subito e il nesso tra trattamento sanitario e danno. La struttura, a sua volta, dovrà provare di aver adempiuto correttamente o che l’esito dannoso è dipeso da una causa non imputabile.
Il medico risponde di solito a titolo extracontrattuale
Il singolo professionista sanitario, quando opera all’interno di una struttura senza un accordo diretto con il paziente, risponde di solito secondo le regole della responsabilità extracontrattuale.
In termini pratici, per agire contro il medico occorre provare:
la condotta colposa;
il danno;
il nesso causale tra condotta e danno;
l’elemento soggettivo della colpa, quando rilevante.
La posizione cambia se il medico ha assunto direttamente un obbligo verso il paziente, per esempio in una visita privata svolta come libero professionista. In quel caso può configurarsi una responsabilità contrattuale anche del medico.
Questa distinzione non significa che il medico “non paga mai”. Significa che la legge separa il piano della responsabilità della struttura da quello del professionista, con conseguenze diverse per chi deve agire.
3. Verifica i termini di prescrizione
Il tempo è un elemento decisivo. Anche una richiesta fondata può diventare inutilizzabile se viene proposta oltre i termini.
In linea generale:
Soggetto contro cui si agisce | Tipo di responsabilità più frequente | Termine ordinario di prescrizione |
Struttura sanitaria pubblica o privata | Contrattuale | 10 anni |
Medico dipendente o collaboratore della struttura | Extracontrattuale | 5 anni |
Medico libero professionista con rapporto diretto | Contrattuale | 10 anni |
Il termine non sempre decorre dal giorno dell’intervento o del ricovero. Spesso si valuta il momento in cui il paziente ha avuto, o avrebbe potuto avere con ordinaria diligenza, consapevolezza del danno e della sua possibile origine sanitaria.
Facciamo un esempio.
Se una persona subisce un intervento e scopre mesi dopo, attraverso nuovi accertamenti, che una lesione permanente potrebbe dipendere da una manovra chirurgica scorretta, il tema della decorrenza richiede un’analisi specifica. Non basta guardare la data dell’operazione.
Per questo è prudente non attendere. Appena emerge un sospetto ragionevole, conviene raccogliere la documentazione e chiedere una valutazione.
Nei casi di responsabilità sanitaria, il tempo non serve solo a rispettare la prescrizione. Serve anche a conservare prove, ricordi, documenti e tracciabilità degli eventi.
4. Raccogli subito la documentazione sanitaria
Una richiesta di risarcimento non può basarsi solo sulla percezione di aver ricevuto cure sbagliate. Occorrono documenti.
Il primo materiale da acquisire è la cartella clinica completa, se c’è stato un ricovero. Non basta il foglio di dimissione.
È utile richiedere anche:
referti di pronto soccorso;
esami diagnostici;
immagini radiologiche su supporto digitale;
consenso informato firmato;
diario clinico;
scheda anestesiologica;
verbale operatorio;
terapia somministrata;
prescrizioni;
certificati successivi;
visite di controllo;
documentazione di altre strutture intervenute dopo il danno.
Nel caso di un decesso, possono essere rilevanti anche la documentazione relativa agli ultimi accessi sanitari, gli esami eseguiti, eventuali richieste di autopsia o riscontri diagnostici, e i certificati che attestano la causa della morte.
La cartella clinica deve essere richiesta formalmente alla struttura. Se tarda ad arrivare, se risulta incompleta o se presenta lacune rilevanti, anche questo può assumere importanza nella valutazione del caso.

5. Fai valutare il nesso tra errore e danno
Non ogni esito negativo è automaticamente un errore medico. La medicina può comportare rischi, complicanze e margini di incertezza.
Per chiedere il risarcimento occorre dimostrare che il danno sia collegato a una condotta sanitaria non corretta.
In pratica, va valutato se:
il medico o la struttura hanno violato regole di prudenza, diligenza o perizia;
le linee guida o le buone pratiche cliniche sono state rispettate;
il danno era evitabile con una condotta corretta;
l’aggravamento della salute dipende dal comportamento sanitario;
il paziente ha ricevuto informazioni adeguate sui rischi e sulle alternative.
Questa valutazione richiede quasi sempre un confronto tra legale e medico-legale. L’avvocato esamina il profilo giuridico, i termini, i soggetti responsabili e la strategia. Il medico-legale valuta il profilo tecnico, cioè se esiste un errore sanitario e quale danno ne sia derivato.
Senza una valutazione medico-legale, il rischio è avviare una domanda debole, oppure non riconoscere un danno effettivamente risarcibile.
Il consenso informato può essere un profilo autonomo
Il consenso informato non è un modulo da firmare in fretta. È il diritto del paziente a ricevere informazioni chiare su diagnosi, trattamento, rischi, benefici e alternative.
Se il paziente non è stato informato correttamente, può esserci una responsabilità anche quando l’atto medico è stato eseguito in modo tecnicamente corretto.
Per esempio, può rilevare il caso in cui una persona si sottoponga a un intervento senza essere stata informata di un rischio serio e prevedibile, poi effettivamente verificatosi.
Anche qui serve prudenza. Bisogna verificare cosa è stato comunicato, cosa risulta dai documenti, quale decisione avrebbe assunto il paziente se fosse stato informato in modo completo.
6. Quantifica il danno risarcibile
Una volta verificato l’errore, occorre capire quale danno può essere richiesto.
Il risarcimento può riguardare diverse voci, tra cui:
danno biologico, se c’è una lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica;
danno morale, legato alla sofferenza interiore;
danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa;
spese mediche sostenute;
costi per assistenza, riabilitazione o ausili;
perdita di chance, in casi specifici;
danni subiti dai familiari, soprattutto nei casi più gravi o in caso di decesso.
La quantificazione non si improvvisa. Servono certificazioni, ricevute, perizie, documentazione lavorativa e una valutazione medico-legale del grado di invalidità.
Nei casi di lesioni permanenti, la valutazione tiene conto anche dell’età, dell’incidenza sulla vita quotidiana e delle conseguenze sulle attività personali e lavorative.
Nel caso di morte del paziente, i familiari possono avere diritto al risarcimento per i danni propri, secondo le regole applicabili al caso concreto.
7. Scegli come avviare la richiesta di risarcimento
Prima di una causa ordinaria, la legge prevede specifici passaggi preliminari.
In materia di responsabilità sanitaria, di solito occorre attivare uno tra questi strumenti:
accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.;
mediazione civile.
L’accertamento tecnico preventivo è spesso usato perché consente di nominare un consulente tecnico del tribunale, che valuta i profili medico-legali e può favorire una soluzione conciliativa.
La mediazione, invece, mira a trovare un accordo con l’aiuto di un organismo terzo.
La scelta tra le due strade va valutata in base al caso. Conta la complessità tecnica, la documentazione disponibile, la posizione della struttura, la presenza di assicurazioni e l’urgenza di interrompere la prescrizione.
Prima ancora di questi passaggi, è possibile inviare una richiesta formale di risarcimento alla struttura, al medico o alla compagnia assicurativa, se individuata. La comunicazione deve essere precisa, documentata e coerente con la strategia successiva.
8. Evita gli errori che indeboliscono la domanda
Chi ha subito un danno sanitario spesso si muove in un momento difficile, tra dolore, rabbia e bisogno di risposte. Alcuni errori, però, possono compromettere la richiesta.
I più frequenti sono:
aspettare troppo prima di chiedere la cartella clinica;
inviare contestazioni generiche senza documenti;
concentrarsi solo sul medico, ignorando il ruolo della struttura;
sottovalutare la prescrizione;
non far valutare il caso da un medico-legale;
confondere una complicanza non evitabile con un errore risarcibile;
firmare accordi o quietanze senza comprenderne gli effetti;
perdere ricevute, certificati e referti successivi.
Un approccio corretto parte dai fatti. Prima si ricostruisce il percorso sanitario, poi si valuta la responsabilità, poi si quantifica il danno, infine si sceglie la strada più adatta.
9. Capisci chi può essere chiamato a pagare
Alla domanda iniziale, “paga la struttura o il dottore?”, la risposta più corretta è: dipende dal rapporto di cura e dal tipo di responsabilità contestata.
In molti casi, il paziente agisce contro la struttura sanitaria perché:
ha un termine di prescrizione più lungo;
la responsabilità contrattuale offre un quadro probatorio diverso;
la struttura risponde anche dell’operato dei propri ausiliari;
la struttura è tenuta a organizzare in modo sicuro il servizio sanitario.
Il medico può essere chiamato in causa quando la sua condotta personale è rilevante e giuridicamente contestabile. Può rispondere direttamente verso il paziente, oppure essere coinvolto nei rapporti interni con la struttura e l’assicurazione, secondo le regole applicabili.
La scelta non dovrebbe essere guidata dall’emotività, ma da una valutazione tecnica. A volte conviene agire solo contro la struttura. In altri casi ha senso coinvolgere anche il professionista. In altri ancora il sospetto iniziale non trova conferma nei documenti.
Cosa serve per una valutazione preliminare
Per una prima analisi del caso, sono utili:
sintesi cronologica dei fatti;
cartella clinica completa;
referti ed esami prima e dopo l’evento;
documentazione delle cure successive;
fotografie, se pertinenti;
ricevute di spese mediche;
certificati di malattia o invalidità;
eventuali comunicazioni con la struttura;
indicazione dei danni attuali.
La cronologia è particolarmente utile. Deve indicare date, luoghi, sintomi, visite, diagnosi, terapie e peggioramenti. Anche poche righe ordinate possono aiutare a capire se esiste un profilo da approfondire.
Chi ritiene di aver subito un danno da malasanità può richiedere una valutazione preliminare del caso, così da verificare responsabilità, termini di prescrizione e documenti necessari.
Il punto da ricordare
La Legge Gelli-Bianco ha reso più chiara la distinzione tra responsabilità della struttura e responsabilità del medico. La struttura sanitaria risponde spesso a titolo contrattuale, con prescrizione ordinaria di 10 anni. Il medico che opera nella struttura risponde di regola a titolo extracontrattuale, con prescrizione ordinaria di 5 anni, salvo rapporto diretto con il paziente.
Per ottenere un risarcimento non basta dimostrare che la cura non ha dato il risultato sperato. Occorre provare un danno, un errore o una carenza, e il nesso tra quella condotta e le conseguenze subite.
Il primo passo utile è raccogliere la documentazione sanitaria completa. Il secondo è farla valutare da professionisti competenti. Solo dopo si può decidere, con basi solide, se procedere contro la struttura, contro il medico o contro entrambi.
A cura di
Alessandro Bozzolan – Consulente senior Infortunistica Consulting
Da oltre 15 anni ci occupiamo della gestione e della tutela delle persone coinvolte in sinistri stradali, infortuni e pratiche di risarcimento danni.




