Autovelox non omologati: quando e come contestare la multa nel 2026
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Aggiornato al 15 luglio 2026

Una multa rilevata da un autovelox non omologato può essere contestata, ma non viene annullata automaticamente. È necessario verificare il modello utilizzato, il relativo decreto ministeriale, la data dell’infrazione, la taratura e le verifiche periodiche, presentando poi ricorso entro i termini previsti dalla legge.
Dal 12 luglio 2026 è entrato in vigore il nuovo decreto ministeriale sull’omologazione degli strumenti per il controllo della velocità. Il provvedimento ha introdotto procedure tecniche uniformi e un regime transitorio per gli apparecchi già utilizzati, ma non ha cancellato automaticamente il contenzioso relativo alle multe precedenti.
Vediamo quindi cosa sono gli autovelox non omologati, cosa cambia con il D.M. n. 125/2026 e quali controlli effettuare prima di decidere se contestare una multa.
Autovelox non omologati: le informazioni essenziali
Aspetto da verificare | Regola principale |
Entrata in vigore delle nuove regole | 12 luglio 2026 |
Approvazione e omologazione | Sono procedimenti distinti |
Dispositivi inclusi nell’Allegato B | Sono considerati omologati dal nuovo decreto |
Dispositivi precedenti al 2017 | Devono seguire una specifica procedura di omologazione |
Multe precedenti al 12 luglio 2026 | Non sono automaticamente sanate né automaticamente annullate |
Ricorso al Giudice di Pace | Entro 30 giorni dalla contestazione o notifica |
Ricorso al Prefetto | Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica |
Taratura periodica | Necessaria, ma non sostituisce l’omologazione |
Autovelox non omologati: perché approvazione e omologazione non sono la stessa cosa
Per molti anni, nella gestione dei dispositivi di controllo della velocità, i termini “approvazione” e “omologazione” sono stati spesso utilizzati come se fossero equivalenti.
La Corte di Cassazione ha però chiarito che si tratta di due procedimenti tecnici e amministrativi differenti.
Con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la Suprema Corte ha affermato che l’approvazione preventiva dell’apparecchio non può essere considerata equivalente all’omologazione richiesta dall’articolo 142, comma 6, del Codice della strada.
L’orientamento è stato successivamente confermato, tra le altre, dalle pronunce della Cassazione n. 20913/2024, n. 12924/2025 e n. 8797/2026.
In base a questo indirizzo, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, un accertamento effettuato con un dispositivo solamente approvato e non debitamente omologato poteva essere dichiarato illegittimo dal giudice.
Ciò non significa, tuttavia, che ogni multa venga annullata automaticamente. Il verbale deve essere impugnato nei termini e la mancanza dell’omologazione deve essere correttamente dedotta e documentata.
Cosa ha stabilito la Cassazione sugli autovelox approvati ma non omologati
Secondo la Cassazione, la taratura periodica, l’approvazione ministeriale e l’omologazione svolgono funzioni differenti.
La taratura serve a verificare la precisione del singolo apparecchio in un determinato momento. L’omologazione riguarda invece l’idoneità del prototipo e la sua conformità ai requisiti previsti per effettuare misurazioni utilizzabili nell’accertamento delle violazioni.
Un certificato di taratura valido, pertanto, non risolve da solo un’eventuale mancanza di omologazione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, aveva già stabilito che tutte le apparecchiature utilizzate per rilevare la velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Omologazione, conformità del dispositivo, taratura e corretta installazione sono quindi controlli diversi, che devono essere valutati congiuntamente.
Cosa cambia dal 12 luglio 2026 con il nuovo decreto autovelox
Il D.M. n. 125/2026 disciplina le caratteristiche e le procedure di:
omologazione del prototipo;
taratura iniziale e periodica;
verifica iniziale e periodica della funzionalità;
controllo della conformità degli apparecchi prodotti rispetto al prototipo omologato.
Il decreto prevede che, in caso di esito negativo della taratura o delle verifiche di funzionalità, l’apparecchio non possa essere utilizzato fino al superamento di un nuovo controllo.
Dalla sua entrata in vigore non possono inoltre essere presentate nuove richieste di semplice approvazione: i nuovi prototipi devono seguire la procedura di omologazione.
Quali apparecchi diventano omologati in base all’Allegato B
L’Allegato B del decreto contiene l’elenco dei decreti di approvazione rilasciati secondo il D.M. n. 282/2017 che, secondo il Ministero, rispettano i nuovi requisiti tecnici.
I dispositivi conformi ai prototipi indicati in questo allegato vengono considerati omologati per le finalità del nuovo decreto.
Non è quindi corretto sostenere che tutti gli autovelox approvati dopo il 2017 siano automaticamente omologati. Occorre verificare che il decreto relativo allo specifico modello e alla specifica versione sia effettivamente compreso nell’Allegato B.
Cosa accade agli autovelox approvati prima del 2017
Per i prototipi approvati prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 282/2017 sono previste due possibilità.
Quando il titolare dell’approvazione dispone già della documentazione tecnica necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti di laboratorio e di taratura, può presentare domanda di omologazione. Il Ministero deve pronunciarsi nei successivi 60 giorni.
Quando la documentazione non è completa, il titolare può richiedere l’omologazione integrando gli atti e sottoponendo il dispositivo agli accertamenti previsti dal nuovo decreto.
Fino al rilascio dell’omologazione, tali apparecchi non possono essere automaticamente considerati regolari soltanto perché in passato erano stati approvati.
Cosa accade alle richieste già pendenti
Le richieste di approvazione presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto e non ancora definite vengono convertite d’ufficio in domande di omologazione.
Anche le richieste di estensione riguardanti prototipi inclusi nell’Allegato B vengono trattate come istanze di estensione dell’omologazione.
Il censimento nazionale non equivale all’omologazione
Dal novembre 2025 è consultabile il portale nazionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente i dispositivi comunicati dagli enti accertatori.
Nel portale sono indicati, tra gli altri dati:
ente utilizzatore;
marca e modello;
versione;
matricola, quando disponibile;
decreto ministeriale;
data del decreto;
data di inserimento o aggiornamento.
La presenza dell’autovelox nel censimento è un elemento importante, ma non dimostra necessariamente che il dispositivo fosse omologato alla data dell’infrazione. Il portale contiene infatti anche riferimenti a decreti di approvazione.
È quindi necessario controllare la natura del decreto indicato e verificare se il relativo prototipo rientra nell’Allegato B del D.M. n. 125/2026 oppure dispone di un autonomo decreto di omologazione.
Le multe precedenti al 12 luglio 2026 sono ancora contestabili?
Il nuovo decreto non contiene una disposizione che dichiari espressamente valide, con effetto retroattivo, tutte le sanzioni elevate prima della sua entrata in vigore.
Per le infrazioni precedenti al 12 luglio 2026 resta quindi possibile sostenere che la legittimità dell’accertamento debba essere valutata sulla base della situazione tecnica e normativa esistente nel momento in cui la velocità è stata rilevata.
Se in quella data l’apparecchio risultava soltanto approvato e non omologato, può sussistere un concreto motivo di opposizione, soprattutto alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione.
Non è però possibile garantire l’annullamento del verbale. La questione dovrà essere valutata dai prefetti e dai giudici anche alla luce del regime transitorio introdotto dal nuovo decreto.
Il decreto del 2026 è una sanatoria retroattiva?
Non propriamente.
Il provvedimento stabilisce che alcuni prototipi indicati nell’Allegato B si considerano omologati dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Non stabilisce espressamente che gli stessi apparecchi debbano considerarsi omologati anche alla data delle rilevazioni effettuate negli anni precedenti.
Per questa ragione, il problema delle vecchie multe non può ritenersi definitivamente risolto e dovrà essere affrontato caso per caso.
Come verificare se un autovelox è realmente omologato
Per effettuare un controllo attendibile non basta cercare il nome generico dell’apparecchio su internet. È necessario confrontare i dati del verbale con la documentazione tecnica ufficiale.
Il controllo dovrebbe riguardare almeno:
la marca e il modello dell’autovelox;
la versione esatta del dispositivo;
la matricola, quando presente;
gli estremi del decreto ministeriale;
la natura del decreto, verificando se si tratta di approvazione oppure omologazione;
l’eventuale inclusione del decreto nell’Allegato B;
la data della taratura periodica;
l’esito delle verifiche di funzionalità;
la presenza del dispositivo nel censimento nazionale;
la corretta installazione e segnalazione della postazione.
Quando il verbale non riporta tutti questi elementi, è possibile presentare un’istanza di accesso agli atti all’ente accertatore.

Quali documenti richiedere all’ente che ha emesso la multa
L’istanza di accesso agli atti può riguardare:
decreto di omologazione o di approvazione;
eventuale decreto di estensione;
documentazione che attesti l’inclusione del prototipo nell’Allegato B;
certificato di conformità del singolo apparecchio;
certificato di taratura iniziale o periodica;
verbale delle verifiche di funzionalità;
relazione di installazione;
manuale relativo alle modalità di utilizzo;
documentazione fotografica completa dell’infrazione;
decreto prefettizio che autorizza la rilevazione senza contestazione immediata, quando necessario;
atti relativi alla collocazione e alla segnalazione della postazione.
La semplice assenza, nel verbale, degli estremi del decreto di omologazione non dimostra automaticamente che il decreto non esista. Rappresenta però una ragione concreta per chiedere la documentazione e verificarne la validità.
È inoltre importante non attendere la risposta all’accesso agli atti oltre i termini previsti per il ricorso.
Quando può convenire contestare una multa da autovelox
La presentazione del ricorso può essere valutata quando:
il dispositivo risultava soltanto approvato alla data dell’infrazione;
il decreto di approvazione non è incluso nell’Allegato B;
non esiste un successivo decreto di omologazione;
il modello o la versione utilizzati non coincidono con quelli indicati nel decreto;
il certificato di taratura era scaduto o non è stato prodotto;
mancano le verifiche periodiche di funzionalità;
l’apparecchio non risultava inserito nel censimento ministeriale;
la postazione non era adeguatamente segnalata;
non erano rispettate le disposizioni sulla collocazione dell’autovelox;
manca il decreto prefettizio richiesto per la rilevazione automatica su quel tratto di strada;
il verbale presenta ulteriori irregolarità sostanziali o procedurali.
Ogni contestazione deve essere costruita sul dispositivo realmente utilizzato e sulla data dell’accertamento. I ricorsi generici o basati su modelli copiati online rischiano di essere respinti.
Come fare ricorso contro una multa da autovelox non omologato
Il destinatario del verbale può scegliere, in alternativa, tra ricorso al Prefetto e ricorso al Giudice di Pace.
Tipo di ricorso | Termine | Costi iniziali | Caratteristiche |
Prefetto | 60 giorni | Non è previsto il contributo unificato | Procedimento amministrativo prevalentemente documentale |
Giudice di Pace | 30 giorni | È previsto il contributo unificato | Procedimento giudiziario con esame delle questioni tecniche e giuridiche |
I termini decorrono dalla contestazione immediata oppure dalla notificazione del verbale.
Il ricorso deve essere presentato al Prefetto o al Giudice di Pace territorialmente competente, cioè quello del luogo in cui è stata accertata l’infrazione.
Ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto non prevede il pagamento del contributo unificato e può essere utilizzato quando l’irregolarità emerge chiaramente dai documenti.
Occorre però considerare che, in caso di rigetto, l’ordinanza prefettizia può determinare l’applicazione di una somma superiore rispetto a quella originariamente indicata nel verbale.
Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento del contributo unificato, ma consente di sottoporre la questione a un’autorità giudiziaria.
Può essere maggiormente indicato quando la contestazione riguarda il rapporto tra approvazione e omologazione, la conformità del modello, la taratura, l’installazione o altri aspetti tecnici.
Pagare la multa e poi fare ricorso è possibile?
In linea generale, no.
Il pagamento in misura ridotta manifesta l’accettazione della sanzione e impedisce normalmente di presentare successivamente ricorso contro il verbale.
Prima di pagare è quindi opportuno verificare tempestivamente:
la data di notifica;
i termini ancora disponibili;
l’importo della sanzione;
le eventuali conseguenze sulla patente;
la documentazione del dispositivo;
la convenienza economica del ricorso.
Gli errori da evitare nella contestazione
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che la semplice presenza della parola “approvato” comporti automaticamente l’annullamento della multa.
Dopo il 12 luglio 2026 bisogna controllare anche se il relativo decreto è compreso nell’Allegato B, perché in questo caso il prototipo viene considerato omologato secondo il nuovo regime.
È inoltre sbagliato:
ignorare il verbale aspettando un annullamento d’ufficio;
superare il termine di 30 o 60 giorni;
pagare la multa prima di aver deciso se presentare ricorso;
confondere il censimento nazionale con l’omologazione;
verificare soltanto il modello, senza controllare versione e matricola;
ritenere che la taratura sostituisca l’omologazione;
presentare motivazioni generiche senza allegare documenti;
contestare l’apparecchio senza verificare la data dell’infrazione.
Perché rivolgersi a un professionista
L’entrata in vigore del D.M. n. 125/2026 rende l’analisi delle multe da autovelox ancora più tecnica.
Occorre confrontare il verbale con il censimento ministeriale, l’Allegato B, i decreti di approvazione o omologazione, i certificati di conformità e i documenti relativi alla taratura.
Infortunistica Consulting può effettuare una valutazione preliminare della documentazione, verificare le possibili irregolarità e, quando necessario, coordinare la pratica con professionisti legali qualificati.
L’obiettivo non è presentare ricorsi indiscriminati, ma individuare soltanto le contestazioni fondate su elementi tecnici e giuridici concreti.
Domande frequenti sugli autovelox non omologati
Una multa da autovelox non omologato è automaticamente nulla?
No. La multa deve essere impugnata entro i termini previsti. Sarà il Prefetto o il Giudice di Pace a decidere se l’irregolarità comporta l’annullamento del verbale.
Approvazione e omologazione sono la stessa cosa?
No. La Cassazione ha chiarito che sono procedimenti differenti. Dal 12 luglio 2026, tuttavia, i prototipi i cui decreti di approvazione sono inclusi nell’Allegato B vengono considerati omologati dal nuovo decreto.
Tutti gli autovelox approvati dopo il 2017 sono diventati omologati?
No. L’equiparazione riguarda soltanto i decreti e i prototipi espressamente elencati nell’Allegato B del D.M. n. 125/2026.
La presenza nel portale del MIT prova l’omologazione?
Non necessariamente. Il portale contiene anche dispositivi associati a decreti di approvazione. Occorre verificare il tipo di decreto e l’eventuale inclusione nell’Allegato B.
La taratura annuale rende valida la multa?
Non da sola. La taratura verifica la precisione del singolo apparecchio, ma non sostituisce l’omologazione del prototipo.
Le multe precedenti al 12 luglio 2026 sono state sanate?
Il decreto non contiene una sanatoria retroattiva espressa. Le vecchie multe devono essere analizzate sulla base della data dell’infrazione, dei documenti disponibili e degli orientamenti giurisprudenziali.
Quanto tempo ho per presentare ricorso?
Il termine è di 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace e di 60 giorni per quello al Prefetto, decorrenti dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
Posso fare ricorso dopo aver pagato la multa?
Di regola no. Il pagamento in misura ridotta impedisce normalmente la successiva impugnazione del verbale.
La richiesta di accesso agli atti sospende i termini?
Non bisogna fare affidamento sulla richiesta di accesso per sospendere o prorogare i termini di impugnazione. È necessario tenere sotto controllo la scadenza dei 30 o 60 giorni e predisporre per tempo la strategia difensiva.
Hai ricevuto una multa da un autovelox?
Hai ricevuto un verbale per eccesso di velocità e vuoi verificare se l’apparecchio utilizzato fosse regolarmente omologato, tarato e censito?
Esamineremo il verbale e la documentazione tecnica per valutare la presenza di motivi concreti di contestazione e individuare la procedura più adatta al caso specifico.
A cura di Alessandro Bozzolan – consulente senior di Infortunistica Consulting, con oltre 15 anni di esperienza nel settore dell’infortunistica e della tutela degli utenti della strada.

