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Auto privata per uso aziendale

Utilizzo della propria automobile per missioni collegate a ragioni di lavoro e risarcimento danni in caso di sinistro stradale.

Utilizzo della propria auto per missioni di lavoro

Risarcimento danni in caso di sinistro stradale.

Stai usando la tua automobile per motivi di servizio (missioni lavoro) e temi che, in caso di incidente stradale, nessuno ti rimborsi?

Non è così, almeno in presenza di alcune condizioni.

L’Inail chiarisce le ipotesi di risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del dipendente che è stato autorizzato all’uso del proprio mezzo di autotrasporto.

La nuova disciplina, che sostituisce integralmente la precedente, si applica già dal 15 giugno 2015.


La normativa

L’Inail risarcirà i danni all’autovettura di proprietà privata, il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, a condizione che:

il sinistro sia avvenuto nel tempo strettamente necessario all’espletamento della mansione lavorativa.

Dunque dovrà essere verificato che vi sia un rapporto di causa-effetto tra la missione espletata dal dipendente e il sinistro capitatogli.

Le proprietà dell’automobile danneggiata

Il mezzo incidentato potrà essere indifferentemente di proprietà:

del dipendente stesso;

del suo coniuge a condizione che vi sia regime di comunione dei beni.

Nell’ipotesi, invece, in cui tra i due vi sia la separazione dei beni, è necessario che marito e moglie abbiano sottoscritto un contratto di comodato d’uso con data anteriore a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura da parte dell’azienda e già in possesso dell’Inail all’atto dell’autorizzazione;

di altro parente entro il primo grado (figlio, genitori): anche in questo caso è necessario il contratto di comodato d’uso esclusivo con data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione.

L’auto potrebbe anche essere in comproprietà:

con il coniuge in regime di separazione dei beni;

con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

Condizioni per ottenere il risarcimento del danno

Affinché si possa ottenere l’indennizzo è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

  1. L’incidente deve essersi verificato per motivi ed in occasione di lavoro (sarà necessario il riscontro del foglio di viaggio, ecc.);

  2. Vi deve essere stata l’autorizzazione a usare l’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;

  3. Meglio far intervenire le autorità di Polizia perché redigano eventuali rapporti;

  4. Si dovrà aver cura di farsi rilasciare le fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell’auto;

  5. Il dipendente dovrà rilasciare una dichiarazione di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;

  6. Potrebbero essere disposte eventuali indagini ispettive.

Ovviamente il risarcimento non scatterà in presenza di comportamenti dolosi da parte del dipendente o gravemente colposi.

L’indennizzo è altresì escluso in presenza di atti di vandalismo o di imperizia nella guida dell’autovettura (si pensi agli urti durante le manovre di parcheggio).


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