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Assicurazione obbligatoria anche per l'auto non circolante.

Aggiornamento: 22 giu 2023

La suprema Corte torna sul tema e conferma l’estensione dell’assicurazione obbligatoria anche in aree private e condominiali.

assicurazione obbligatoria

Introduzione:

Può un veicolo sostare nel parcheggio privato del condominio di residenza senza copertura assicurativa?

Purtroppo NO secondo i nostri esperti di Infortunistica Stradale, in quanto la suprema Corte torna sul tema e conferma l’estensione dell’obbligo assicurativo (leggi il nostro approfondimento del 2021).


Corte Ue:

L’articolo 122 del codice delle assicurazioni private non è stato modificato dal legislatore, nonostante siano intervenute due importanti e “massivamente impattanti” pronunce, che estendono l’obbligo di copertura assicurativa in ogni luogo – indipendentemente se sia strada/area pubblica o privata – in cui sia staggito un veicolo purché sia funzionante, o potenzialmente idoneo ad essere utilizzato quale strumento per la circolazione.


Molte polizze RCA coprono anche il danno provocato all’interno di aree private, ma la polizza deve essere valida e attiva ovvero l’utilizzatore del veicolo deve sapere di doverlo assicurare anche se lo custodisce in garage senza utilizzarlo.


In quali circostanze l'assicurazione è obbligatoria per la responsabilità civile?

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, unici presupposti per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, sono i seguenti:

  1. Il mezzo deve essere idoneo alla circolazione stradale;

  2. Il mezzo deve essere immatricolato e, pertanto, non deve essere stato regolarmente ritirato dalla circolazione.

In queste due circostanze, quindi, anche se il veicolo è parcheggiato all’interno di un piazzale privato, questo deve comunque essere regolarmente assicurato.

Si tratta, infatti, di un mezzo che corrisponde alla nozione di veicoli di cui all’articolo 1, punto 1, della direttiva 72/166/CEE e che, di conseguenza, non smette di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato dal successivo articolo 3 solo perché il proprietario non intende più guidarlo e lo tiene fermo su un terreno privato.


Perché assicurare il veicolo se fermo in un piazzale privato?

Il veicolo fermo in un piazzale privato deve essere sempre assicurato per la responsabilità civile automobilistica poiché, in quanto tale, può essere oggetto o soggetto a danni causati a cose e/o persone anche all’insaputa del proprietario. La vicenda che ha portato sul tavolo dei Giudici tale quesito ha avuto luogo in Portogallo e si concentra su di una madre che parcheggiò nel cortile di casa l’auto che aveva deciso di non guidare più, e per la quale non aveva, quindi, rinnovato la responsabilità civile auto. Il figlio, una sera, decise di prendere il controllo del veicolo abbandonato e, con a bordo due amici, causò un incidente nel quale perse la vita assieme a due passeggeri. Il Fondo portoghese di garanzia automobilistica (equivalente al Fondo Vittime della Strada italiano) indennizzò i due passeggeri ma nel contempo, si rivalse sulla madre chiedendo indietro quanto indennizzato (oltre 400.000,00 EURO).

Ovviamente la signora si oppose, non ritenendosi responsabile del sinistro. Il Tribunale, in primo grado, la condannò al rimborso ma la signora insistette: propose appello avverso la decisione, motivandola sostenendo che l’auto era ferma in cortile e che non aveva più intenzione di usarla, venendo meno quindi il suo obbligo ad assicurarla. La Corte d’appello fece un primo passo verso la signora, annullando la sentenza di primo grado e respingendo la richiesta di rimborso da parte del fondo, motivando che l’auto non era assolutamente obbligata ad essere assicurata in quanto non circolante ; né la madre poteva essere ritenuta in alcun modo responsabile per la condotta del figlio. Il fondo presentò però ricorso alla Corte suprema portoghese, equivalente alla nostra Cassazione, che sospese il giudizio rivolgendosi a sua volta alla Corte di giustizia europea, per un dubbio legato all’interpretazione delle due direttive europee in vigore al momento del fatto, cioè la 72/166/CEE (modificata dalla direttiva 2005/14/CE) e la 84/5/CEE (modificata dalla 2005/14/CE). Entrambe le direttive, recepite dagli stati membri dell’Unione Europea sono state abrogate e sostituite dalla direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009.


La decisione dei Giudici:

Nella propria sentenza i giudici della Corte di Giustizia hanno interpretato le direttive nel seguente modo:

  1. se l’obbligo di assicurare l’auto non vale quando il veicolo rimane fermo, allora il fondo per le vittime della strada non avrebbe l’obbligo di risarcire le vittime d’incidenti causati da un tale veicolo, perché l’intervento del fondo è obbligatorio solo verso i veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile; ciò violerebbe il principio di fondo della direttiva, cioè garantire un risarcimento alle vittime.

  2. Come già introdotto all’inizio di questo articolo, la direttiva del 1972, all’articolo 1, definisce come “veicolo” qualsiasi mezzo destinato a circolare sul suolo. Quindi indipendente dall’uso che ne viene fatto.

  3. quindi la Corte ritiene che: “un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo»… e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione… per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato”.

consulente infortunistica

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