Responsabilità sanitaria: guida legale e tecnica alla tutela del paziente
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La responsabilità sanitaria è l’obbligo giuridico derivante da un comportamento omissivo o commissivo dell’esercente la professione sanitaria o della struttura sanitaria che cagiona un danno ingiusto al paziente. Con l’evoluzione della giurisprudenza e l’entrata in vigore della Legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), il quadro normativo si è arricchito di nuove norme specifiche intese a migliorare la sicurezza delle cure e a definire in maniera più precisa i contorni della responsabilità medica.

In questo articolo andremo a chiarire quali sono i tuoi diritti in tema di responsabilità sanitaria e malasanità, spiegandoti come funziona, quando si parla di responsabilità sanitaria e quando invece non è contemplato l'accesso al risarcimento danni.
Quadro normativo di riferimento
La responsabilità sanitaria si articola in due modelli principali, a seconda che il danno sia imputato all’operatore sanitario (medico) o alla struttura sanitaria. In base alla Legge 24/2017, si può distinguere tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Ora vediamo cosa cambia e come distinguere le due casistiche.
1) Responsabilità contrattuale – Art. 1218 c.c.
La responsabilità contrattuale, sancita dall'Articolo 1218 del Codice Civile, stabilisce che:
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno.
Quando un paziente intrattiene un contratto implicito di spedalità o un contratto d'opera con un medico privato, si applica la responsabilità contrattuale. Nella prassi, questa viene invocata nei confronti della struttura sanitaria, pubblica o privata, con la quale esiste un vincolo contrattuale anche tacito.
Le principali caratteristiche della responsabilità contrattuale includono:
Onere probatorio a carico della struttura: deve dimostrare di aver adempiuto regolarmente o che l’inadempimento sia stato causato da fattori imprevedibili e inevitabili.
Termine prescrizionale di 10 anni.
2) Responsabilità extracontrattuale – Art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale, sancita dall'articolo 2043 del Codice Civile, dispone che:
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Questo tipo di responsabilità si applica all’operatore sanitario che non è legato al paziente da un rapporto contrattuale diretto (ad esempio, il medico dipendente della struttura ospedaliera pubblica).
Le caratteristiche principali della responsabilità extracontrattuale sono:
Onere probatorio a carico del paziente danneggiato, che deve provare: il fatto illecito, la colpa, il danno e il nesso causale.
Prescrizione breve di 5 anni, che decorre dal momento in cui il danno si manifesta o vene riconosciuto.
Quando non sussiste responsabilità sanitaria
Non sempre si può parlare di responsabilità sanitaria. Esistono alcuni casi che, anche se gravi, possono essere ricondotti a situazioni non prevedibili e pertanto privi di responsabilità diretta. Ecco alcuni casi in cui non sussiste responsabilità sanitaria:
Complicanze imprevedibili e inevitabili
Come detto, non ogni esito sfavorevole di una cura o di un intervento chirurgico può essere imputato al medico o alla struttura. La giurisprudenza indica che non sussiste responsabilità sanitaria nei casi di complicanza imprevedibile, ovvero quando si realizza un evento avverso che:
Era statisticamente raro o non prevedibile allo stato delle conoscenze mediche del momento.
Non poteva essere prevenuto con la diligenza professionale richiesta al singolo sanitario.
La complicanza non è sinonimo di errore medico. Come affermato dalla Corte di Cassazione in più occasioni, è fondamentale distinguere tra errore (cioè violazione delle regole di condotta medica) e compimento corretto di una procedura che ha portato comunque a un esito negativo per il paziente per fattori indipendenti dalla condotta sanitaria.
Limiti di responsabilità nelle obbligazioni professionali specialistiche
Un altro importante elemento di esonero da responsabilità è previsto dall’art. 2236 del Codice Civile. Tale norma dispone che se la prestazione implica soluzioni tecniche di speciale difficoltà, il prestatore d'opera (quindi il medico) risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
La giurisprudenza ha interpretato in modo restrittivo il concetto di “speciale difficoltà”, riservandolo a situazioni davvero eccezionali, quali interventi innovativi, condizioni cliniche particolarmente instabili del paziente, interventi d'urgenza con ridotto margine operativo. Tuttavia, nei casi ordinari, resta ferma la responsabilità anche per colpa lieve.
Prova medico-legale: onere e ruolo della consulenza tecnica
Nel contenzioso sanitario la prova del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e il danno subito dal paziente è centrale. La valutazione medico-legale rappresenta il fulcro dell’intero giudizio di responsabilità. Come stabilito dalla Corte di Cassazione, senza un accertamento tecnico, condotto attraverso una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), è difficile pervenire a un fondato giudizio di colpa o di causalità.
In particolare, una approfondita perizia medico legale ha lo scopo di accertare:
La condotta medica se la diagnosi, la terapia o il trattamento chirurgico sono stati effettuati secondo le regole dell’arte e le linee guida vigenti (evidence based medicine).
Il nesso eziologico se la condotta del medico è stata concausa necessaria del danno, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il danno biologico e morale la durata e l’intensità delle sofferenze mentali e fisiche, anche in termini temporanei.
La CTU ha quindi valore determinante: pur non vincolando il giudice, ne orienta fortemente la decisione. Competenza ed esperienza del consulente sono elementi decisivi che possono trasformare l'esito del risultato da un rigetto ad un'ammissione.
Quali danni possono essere risarciti in caso di malasanità?
I danni risarcibili in ambito sanitario spaziano da quelli patrimoniali (ovvero i danni arrecati al patrimonio strettamente economico della vittima) a quelli non patrimoniali (danni biologici temporanei e permanenti, danni morali e così via). La loro liquidazione deve avvenire secondo criteri di proporzionalità e integrità del ristoro.
Danni patrimoniali
Come detto, i danni patrimoniali riguardano il patrimonio economico della vittima. Ad esempio, le spese sostenute, la perdita della capacità di produrre reddito (ad esempio, non potendo più fare un certo lavoro, e così via).
Danno emergente: spese mediche, farmaceutiche, spese di riabilitazione, spese per assistenza a pagamento.
Lucro cessante: perdita di reddito presente e futuro a causa dell’invalidità, ovvero perdita della capacità di produrre reddito.
Danni non patrimoniali
I danni non patrimoniali sono tutti quei danni che intaccano direttamente la persona.
Danno biologico: compromissione dell’integrità psico-fisica, risarcita sulla base di tabelle medico-legali e giurisprudenziali (Tabella di Milano).
Danno morale: sofferenza psichica soggettiva, sia della vittima che dei suoi congiunti o parenti.
Danno esistenziale: alterazione peggiorativa della qualità di vita.
Nei casi in cui il paziente deceda, i danni possono essere richiesti iure hereditario (dalla vittima prima del decesso se sopravvive per un certo periodo) o iure proprio (dagli eredi per la perdita del rapporto parentale).
Prescrizione dell’azione risarcitoria nei casi di malasanità ed errore medico
Responsabilità contrattuale (Art. 1218 c.c.)
Termine di 10 anni.
Decorrenza dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza oggettiva del danno e della sua riferibilità ad un errore medico.
Interruzione possibile tramite lettera raccomandata, PEC, atto giudiziario.
Responsabilità extracontrattuale (Art. 2043 c.c.)
Termine di 5 anni.
Decorrenza identica a quella della contrattuale: dalla conoscenza effettiva del danno e del fatto lesivo.
Nei casi di errori occulti, la Cassazione ammette l’applicazione del principio della scoperta consapevole del danno.
Tabella comparativa: Responsabilità contrattuale vs extracontrattuale (malasanità)
Profilo | Responsabilità contrattuale | Responsabilità extracontrattuale |
Norma di riferimento | Art. 1218 c.c. | Art. 2043 c.c. |
Soggetto responsabile | Struttura sanitaria (pubblica o privata) | Medico / operatore sanitario dipendente |
Rapporto con il paziente | Contratto (anche tacito) di spedalità o d’opera | Nessun rapporto contrattuale diretto |
Fondamento della responsabilità | Inadempimento della prestazione sanitaria | Fatto illecito doloso o colposo |
Onere della prova | A carico della struttura: deve dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l’evento era imprevedibile e inevitabile | A carico del paziente: deve provare colpa, danno, nesso causale e fatto illecito |
Standard probatorio | Più favorevole al paziente | Più rigoroso per il paziente |
Nesso causale | Presunto, salvo prova contraria della struttura | Deve essere dimostrato dal paziente |
Prescrizione | 10 anni | 5 anni |
Decorrenza della prescrizione | Dalla conoscenza effettiva del danno e della sua riferibilità all’errore medico | Dalla conoscenza effettiva del danno e del fatto lesivo |
CTU medico-legale | Centrale per valutare condotta, nesso causale e danno | Indispensabile per dimostrare responsabilità |
Applicabilità della Legge Gelli-Bianco | Sì | Sì |
Linee guida | Vincolanti, salvo motivate eccezioni cliniche | Vincolanti, salvo motivate eccezioni cliniche |
Tutela del paziente | Più ampia | Più limitata |
Regime generalmente preferito dal danneggiato | ✔️ Sì | ❌ Solo in via subordinata |
Occorre fare molta attenzione a non far decorrere i termini prescrizionali. In caso di dubbio tra i due regimi, prevale sempre il più breve. È quindi consigliato agire tempestivamente con Richiesta di risarcimento per malasanità.

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