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Cade scendendo da un auto: risarcimento per il passeggero trasportato

Infortunio auto: risarcimento passeggero. Cade scendendo da un auto per negligenza del conducente. Come ottenere il risarcimento. Info utili.

cade scendendo da un auto

Cade scendendo da un auto

Il passeggero trasportato su un auto, cade scendendo da un auto e subisce gravi lesioni personali.

Lo stesso imputa la caduta alla condotta del conducente, il quale, non accorgendosi che non era ancora del tutto sceso dall’abitacolo, ripartiva e provocava la perdita di equilibrio del malcapitato.

In materia di risarcimento del terzo trasportato la Corte di Cassazione, con una recente Ordinanza, la n. 414/2021, nel richiamare la ratio dell’art. 141 cod. assicurazioni (d.lgs. 209/05), volto ad assicurare la più ampia operatività del principio secondo cui chi è stato ingiustamente danneggiato deve essere sempre risarcito, ha ribadito l’ambito applicativo della norma appena citata.

In questo post, analizzeremo il caso specifico e spiegheremo:

  • Quando il passeggero trasportato ha diritto al risarcimento

  • Come dimostrare il nesso causale tra infortunio e trasporto

  • Quali sono gli oneri probatori a carico del passeggero

  • Come ottenere il risarcimento del danno


Risarcimento del Terzo Trasportato: la vicenda

Nel caso di specie una donna, terza trasportata, scendendo dall’auto in cui si trovava, cadeva riportando gravi lesioni e imputava il fatto alla condotta del conducente che, nel ripartire senza accorgersi che la donna non era ancora del tutto scesa dall’abitacolo, ne provocava la perdita di equilibrio e conseguentemente la caduta.

La trasportata conveniva in giudizio il proprietario dell’auto e la sua compagnia assicuratrice per ottenere la condanna al risarcimento del danno.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda di parte attrice mentre, in sede di appello, la pronuncia veniva riformata; pertanto la donna ricorreva in Cassazione.


Risarcimento del Terzo Trasportato: la Cassazione

In primo luogo, affinché l’art. 141 cod. assicurazione possa operare, il sinistro deve coinvolgere quantomeno 2 veicoli ma questo, ha ribadito la Suprema Corte, non significa che debba verificarsi anche la loro collisione, posto che la norma si applica rispetto a quei casi che non rientrano nella previsione dell’art. 2052 II co. c.c. che, al contrario, richiede uno scontro.

A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui un mezzo tagli la strada a un altro e il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato;

Oppure al caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail.

In ordine all’onere probatorio la Cassazione ha spiegato che, indubbiamente, l'art. 141 cod. assicurazioni esonera il trasportato dalla prova della "responsabilità" del vettore, ma non anche da quella della eziologia del danno, o meglio, della sua riconducibilità, sul piano causale, all'avvenuto trasporto.


Cosa deve dimostrare il passeggero?

Lo scopo dell’art. 141 Cod. Ass. è di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela rispetto all'art. 2054 c.c.

Il legislatore, infatti, ha inteso agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione del vettore

“risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).

Quindi, la norma:

esonera il trasportato dalla prova della responsabilità del vettore,

ma non lo esonera dalla dimostrazione del nesso causale, ossia della riconducibilità del danno patito, sul piano eziologico, all'avvenuto trasporto.

Infatti, l’art. 141 non può prescindere dalla prova che l'evento dannoso trovi la propria causa nel trasporto, e non una mera occasione di verificazione.

Inoltre, in tema di trasporto di persone

“la presunzione di responsabilità posta dall'art. 1681 c.c. e art. 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto” (Cass. 43443/2009, Cass. 4482/2009; Cass. 14068/2010).

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