Nell'ordinanza n. 19282/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito all'onere della prova che grava sul danneggiato caduto dalla motocicletta allorché non vi sia stata alcuna collisione tra i mezzi.
Il caso:
Tizio conveniva in giudizio, davanti al Giudice di pace di Teramo citando il proprietario, il conducente e l'assicuratore, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi in una strada cittadina di Teramo.
Veniva esposto, a sostegno della domanda, che, mentre era alla guida del suo motociclo, l'autovettura, immettendosi in modo imprudente sulla carreggiata da lui percorsa, l'aveva costretto ad una manovra improvvisa per evitare l'impatto, a causa della quale egli aveva perso il controllo della moto finendo a terra.
Il giudice di pace:
Il Giudice di pace rigettava la domanda, compensando le spese; il Tribunale , in funzione di giudice di appello, respingeva l'appello principale di Tizio e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado, nonché al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Il ricorso in Cassazione:
Tizio ricorre in cassazione, deducendo che:
a) il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione delle regole sulla prova presuntiva, dovendo il materiale probatorio a disposizione essere letto nel senso che il conducente del motociclo aveva perso il controllo a causa della manovra imprudente dell'autovettura;
b) quindi, doveva essere riconosciuto l'apporto causale del veicolo nella determinazione dell'incidente;
c) il Tribunale, poi, avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di cui al citato articolo 2054, comma 2, pur in assenza di scontro tra i due mezzi.
Il verdetto:
La Cassazione, nel ritenere infondate le censure, osserva quanto segue:
1) in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico;
2) nel caso in esame, essendo pacifico che tra i due mezzi non vi era stato alcuno scontro, non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità del citato articolo 2054, comma 2; dalle deposizioni dei testimoni emergeva come l'altro veicolo fosse intento a effettuare una manovra da destra a sinistra e che Tizio era caduto a terra non appena aveva toccato i freni della moto.
3) infatti la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'articolo 2054 c.c., comma 2, è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto; tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro;
4) nel caso di specie, mancando ogni elemento in ordine alla velocità dei mezzi coinvolti ed essendo stata immediata la caduta della moto, la stessa poteva essere stata causata anche da un semplice sbandamento: né vi era prova della sussistenza di una qualche colpa a carico della controparte, poiché nessuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale era stata dimostrata.
Ricorso rigettato!!
Cassazione civile ordinanza n.19282 2022
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