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Lesioni personali da Incidente stradale con prognosi di 40 giorni.

Lesioni personali stradali gravi o gravissime: cosa sono?

Chi causa un incidente stradale provocando lesioni gravi cosa rischia?

Lesioni personali da Incidente stradale

Introduzione:

Purtroppo i sinistri stradali sono all’ordine del giorno:

sebbene le norme sulla sicurezza stiano producendo i loro frutti, le vittime e i feriti che si registrano annualmente sulle strade italiane sono ancora troppi.

Per combattere questa piaga, il legislatore non soltanto ha pensato di modificare il codice della strada, inserendo regole che rendano più sicura la circolazione, ma ha anche innovato il codice penale, sanzionando più duramente le condotte di quanti, alla guida del proprio veicolo, mettono in pericolo la vita degli altri.

Stiamo parlando dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

Quest’ultima fattispecie, in particolare, si applica solamente quando dall’incidente stradale derivino conseguenze importanti per la vittima, cioè quando la stessa riporti lesioni gravi o gravissime


Lesioni personali stradali gravi: cosa sono?

La legge dice che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Se da un incidente stradale, quindi, deriva una lesione grave, cioè una malattia con prognosi superiore a 40 giorni, il responsabile del sinistro dovrà rispondere penalmente della sua condotta, anche se non ha provocato apposta l’incidente ma è stato frutto di una sua disattenzione.


Prognosi superiore a 40 giorni: cosa succede in caso di incidente?

In caso di incidente stradale con prognosi superiore a 40 giorni, quindi, c’è il concreto rischio che il responsabile del sinistro debba affrontare un procedimento penale per le lesioni personali stradali cagionate alla vittima.

Per prognosi deve ovviamente intendersi la previsione sul decorso della malattia effettuata da un medico.

Quanto appena descritto, però, non è l’unica conseguenza della condotta lesiva.

Chi cagiona un incidente stradale dal quale derivi il ferimento di un’altra persona rischia non solo una seria conseguenza penale, ma anche l’applicazione delle sanzioni amministrative tipiche del codice della strada:

  1. il pagamento di una multa,

  2. la sospensione della patente,

  3. la revoca della stessa.

La "Riforma Cartabia", cosa cambia?

Cambia la procedibilità del reato di lesioni personali stradali.

Va detto che prima dell’introduzione di questa norma, avvenuta nel 2016, in casi simili trovava già applicazione l’art. 590 del Codice Penale, che prevede il reato di lesioni personali colpose, genericamente intese.

Fino a pochi giorni fa, per tutte le ipotesi di reato di lesioni stradali colpose era prevista la procedibilità d’ufficio, ovvero il procedimento penale aveva inizio automaticamente, senza che fosse necessaria una querela da parte del soggetto offeso.

Una circostanza davvero molto gravosa, con conseguenze il più delle volte eccessivamente punitive nei confronti del conducente del veicolo con torto.

Il risultato sono stati sei anni in cui tantissimi procedimenti penali sono stati avviati laddove il perseguimento di tali fattispecie di reato non costituiva una reale necessità, esponendo il reo a conseguenze, anche economiche, del tutto ingiustificate, essendo più che sufficiente la tutela garantita al soggetto danneggiato sotto il profilo civilistico.

E’ stato senz’altro anche sulla scorta di tali considerazioni che il Legislatore ha finalmente deciso di rivedere il regime di procedibilità di questo reato.


Quando entra in vigore la riforma?

Infatti, dal 1 novembre 2022, con l’approvazione del decreto legislativo che ha dato attuazione alle Legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “riforma Cartabia”) le lesioni stradali personali gravi o gravissime sono diventate procedibili soltanto a querela di parte, restando in vigore la procedibilità d’ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti.

Le nuove disposizioni si applicano anche se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, ma soltanto se il procedimento penale ancora non pende, allora il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con il primo novembre 2022.

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